Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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2.4.4 Art. 21 Assistenza in materia di denunce individuali/collettive
Le Parti devono vigilare affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. La disposizione prevede pure che lo Stato, le associazioni degli avvocati, le ONG rilevanti e gli altri attori potenziali forniscano alle vittime un supporto sensibile e competente per aiutarle a sporgere denuncia129.
Come spiegato in relazione agli articoli 13 e 15 della Convenzione, la Confederazione e i Cantoni informano il pubblico e gli specialisti sul diritto applicabile in caso di violenza domestica nonché sulle autorità da contattare nel caso concreto. Un’applicazione per Smartphone denominata «Women’s Human Rights» e sviluppata dal DFAE in collaborazione con il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) facilita l’accesso ai testi di diritto internazionale sui diritti delle donne130. Una guida, pubblicata in rete dalla Commissione federale per le questioni femminili, agevola l’applicazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) da parte di avvocati, giudici e consulenti legali131.
In virtù dell’articolo 12 LAV, inoltre, i consultori consigliano le vittime e le aiutano a far valere i loro diritti. Dispongono di un elenco di avvocati specializzati e conoscono le ONG attive in questo campo.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 21 della Convenzione.
2.4.5 Art. 22 Servizi di supporto specializzati
Il capoverso 1 impone alle Parti di predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata e nel breve e lungo periodo, servizi di supporto immediato specializzati per le vittime.
La LAV attribuisce ai Cantoni il compito di provvedere affinché siano a disposizione delle vittime consultori autonomi nel loro settore di attività ai sensi del diritto svizzero. Tali consultori devono tenere conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime, per esempio delle donne vittime di violenza domestica (art. 9 e segg. LAV), e fornire le prestazioni seguenti:
consulenza personale, aiuto immediato per le esigenze più urgenti (p. es. alloggio d’emergenza, misure mediche, una prima consulenza legale), aiuto a più lungo termine e contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (consultazione di specialisti, p. es. psichiatri) fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate.
Di norma, ogni Cantone dispone di almeno un consultorio. I Cantoni SG/AR/AI gestiscono un consultorio comune come anche BS/BL e SZ/UR. Diversi Cantoni dispongono anche di istituzioni specializzate per determinate categorie di vittime (p. es. donne o vittime di violenza sessuale). In totale, in tutta la Svizzera esistono
129 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 128 e 130.
130 Link all’applicazione: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=695483339&mt =8.
131 http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00596/index.html?lang=it.