Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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circa 60 istituzioni di questo tipo. Le vittime possono rivolgersi al consultorio di loro scelta (art. 15 cpv. 3 LAV).
Il capoverso 2 esige di predisporre servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini. Sul suo sito la CDOS mette a disposizione l’elenco aggiornato dei consultori cantonali per le vittime132, da cui si evince quali servizi sono rivolti in modo mirato alle donne e ai loro bambini. Si tratta in primo luogo dei consultori ambulatoriali delle case rifugio per donne e dei consultori contro la violenza sessuale e domestica. Sul sito sono pure indicati i consultori per bambini e adolescenti vittime di violenza.
Gli esistenti consultori per vittime adempiono i requisiti dell’articolo 22 della Convenzione.
2.4.6 Art. 23 Case rifugio
Secondo l’articolo 23 le Parti devono creare rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime. Con l’espressione «in numero sufficiente» s’intende garantire che i rifugi disponibili e l’aiuto specializzato corrispondano alle esigenze di tutte le vittime. Il numero di rifugi dovrebbe orientarsi al fabbisogno effettivo. L’articolo non contiene dunque prescrizioni quantitative ma soltanto valori indicativi. Determinante è il fabbisogno specifico del territorio133.
L’allestimento di case rifugio compete ai Cantoni. L’offerta di case rifugio per donne differisce da Cantone a Cantone. Nel maggio 2015 la CDOS e l’UFU hanno pubblicato un’analisi della situazione e del fabbisogno che servirà da base ai Cantoni per valutare se a livello regionale vi sono sufficienti case rifugio per vittime di violenza e i loro bambini e se il loro finanziamento sia garantito. La valutazione della LAV, effettuata dall’UFG nel 2015, intende inoltre verificare se la legge tiene debitamente conto delle esigenze delle diverse categorie di vittime. È inoltre pendente l’iniziativa parlamentare Fehr134, che chiede di creare una base legale che obblighi i Cantoni a garantire un'offerta adeguata di strutture di accoglienza per vittime di violenza domestica (cfr. anche i commenti all’art. 8). Nella risposta all’interpellanza Feri135, il Consiglio federale si è pure dichiarato disposto a esaminare, dopo una relativa analisi della situazione e del fabbisogno, la possibilità di sostenere i Cantoni nell’ambito del coordinamento in materia di case rifugio per donne.
Se necessario, i consultori procurano ai sensi della LAV un alloggio d'emergenza alle vittime (art. 14 cpv. 1 LAV). In base alla situazione, per esempio se la minaccia non è più attuale e se si tratta principalmente di una riabilitazione, può essere sufficiente un alloggio diverso da una casa protetta per donne.
132 Cfr. http://www.sodk.ch/it/fachbereiche/familien-und-gesellschaft/opferhilfe/wwwaiutoalle-vittimech/consultori-per-le-vittime/
133 In questo contesto, il n 135 del rapporto esplicativo della Convenzione fa riferimento al rapporto finale della Task force del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica (EG-TFV), che raccomanda di creare alloggi sicuri per donne in case rifugio distribuiti in tutte le regioni e capaci di accogliere una famiglia ogni 100 000 abitanti.
134 13.454 «Proteggere le persone dalle violenze subite nell'ambiente sociale immediato».
135 13.4071 «Una strategia nazionale per le case protette per donne» e 13.4290 «Una strategia nazionale per le case protette per uomini».