Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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ni, manifesti per la scuola, iniziative presso le scuole, un fumetto, promemoria per bambini e adolescenti, genitori e insegnanti, nonché informazioni in rete sensibilizzano in merito alla tematica e rafforzano l’autostima dei giovani. Genitori, specialisti e scuole in tutta la Svizzera ottengono informazioni su come sostenere i giovani.
2.4 Capitolo IV Protezione e sostegno
2.4.1 Art. 18 Obblighi generali
L’articolo 18 sancisce gli obblighi generali di protezione e sostegno delle vittime. La cooperazione istituzionale di cui al paragrafo 2 è trattata negli articoli 7 e 10 della Convenzione, il sostegno alle vittime di cui al paragrafo 3 negli articoli 19 e seguenti, la messa a disposizione di servizi di supporto di cui al paragrafo 4 nell’articolo 22. L’articolo 8 capoverso 2 LAV soddisfa l’obbligo delle Parti di garantire protezione consolare o di altro tipo ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione (par. 5).
2.4.2 Art. 19 Informazione
L’articolo 19 della Convenzione obbliga le Parti a garantire che le vittime ottengano un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno in una lingua che comprendono.
Le prescrizioni di cui all’articolo 305 CPP impongono alle autorità di perseguimento penale di informare la vittima in merito all’aiuto alle vittime. Dato che il perseguimento penale compete essenzialmente ai Cantoni, sono le autorità d’esecuzione cantonali, in particolare la polizia e il pubblico ministero, a informare la vittima nel caso concreto. Se la vittima vi acconsente, tali autorità trasmettono il suo nome e indirizzo a un consultorio. I consultori cantonali di aiuto alle vittime forniscono inoltre le necessarie informazioni al singolo su richiesta e più in generale informano il pubblico tramite Internet, volantini o altro.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 19 della Convenzione.
2.4.3 Art. 20 Servizi di supporto generali
Il paragrafo 1 obbliga le Parti a garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi di supporto di vario tipo ossia a un sostegno psicologico, all’assistenza finanziaria o all’assistenza nella ricerca di un lavoro. Secondo il paragrafo 2 le vittime devono avere accesso a servizi sanitari e sociali idonei che dispongono di risorse adeguate e di sufficiente personale specializzato.
In Svizzera l’adempimento di queste disposizioni è affidato soprattutto alle assicurazioni private e sociali. A titolo di complemento, la LAV prevede una vasta gamma di prestazioni per le vittime la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. Secondo l’articolo 2 LAV, tali prestazioni comprendono la consulenza e l'aiuto immediato, l'aiuto a più lungo termine (in parte fornito direttamente dai consultori dei Cantoni, in parte sotto forma di contributi alle spese di prestazioni fornite da terzi), l'indennizzo e la riparazione morale. Ogni vittima ha diritto alla consulenza e all’aiuto immediato gratuiti. I contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi e l’indennizzo dipendono dal reddito (art. 16 e 20 cpv. 2 LAV). La legge fissa inoltre un tetto massimo per l’indennizzo e la riparazione morale (art. 20 cpv. 3 e art. 23 cpv. 2 LAV).
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 20 della Convenzione.