Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

menti volti a evitare le molestie sessuali, il mobbing, le minacce e le discriminazioni118. Il tema viene regolarmente riaffrontato in conferenze o in occasioni di giornate d’azione. Anche i politecnici federali di Zurigo e di Losanna offrono informazioni e servizi di contatto in materia di molestie sessuali nel quadro delle misure tese a migliorare le pari opportunità presso entrambi gli istituti119.

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 15 della Convenzione.

2.3.5 Art. 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

Le Parti istituiscono o sostengono, in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime (par. 3), programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica (par. 1) o di reati di natura sessuale (par. 2). Le persone che lavorano con gli autori dei reati devono disporre di una formazione specifica e delle necessarie competenze culturali e linguistiche. Gli autori dei reati partecipano ai programmi su decisione di un giudice o su base volontaria120.

La lotta agli atti di violenza, la loro prevenzione e l’attuazione della legge sull’aiuto alle vittime rientrano in gran parte nelle competenze dei Cantoni, ai quali spetta pertanto anzitutto il finanziamento dei programmi preventivi generali nonché di quelli d’intervento e di trattamento. Le offerte differiscono da Cantone a Cantone. Numerosi Cantoni dispongono di servizi di coordinamento, d’intervento e specializzati contro la violenza domestica, nonché di consultori e programmi per uomini o donne violenti. I servizi cantonali d’intervento e di coordinamento sono collegati tra loro e si scambiano regolarmente informazioni. Secondo l’inventario121 pubblicato nel 2008 dall’UFU sono 27 le istituzioni che nella Svizzera tedesca e Romanda offrono simili prestazioni. Nel 2012 l’UFU ha pubblicato una perizia giuridica che analizza le basi legali sulle quali i giudici possono ordinare la partecipazione a consulenze sulla violenza e programmi rieducativi (in particolare gli art. 63 «Trattamento ambulatoriale» e 94 «Norme di condotta» del CP)122. L’UFU ha sostenuto l’istituzione dell’associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza (Association professionnelle suisse de consultations contre la violence; APSCV), lo sviluppo di standard di qualità e di una statistica uniforme, nonché

118 Un esempio di regola comportamentale dell’Università di Zurigo: http://www.uzh.ch/about/basics/genderpolicy.html

119 Diversi siti Internet informano sulle varie forme di discriminazione e indicano i servizi di contatto: http://www.equal.ethz.ch/beratung; http://egalité.epfl.ch/harcelement; http://helpme.epfl.ch/

120 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 104.

121 Theres Egger, Travail de consultation et programmes de lutte contre la violence destinés aux auteur-e-·s de violences conjugales en Suisse, Berna, 2008; le versioni integrali in francese e tedesco e un compendio in italiano (Consulenze e programmi contro la violenza per autori e autrici di violenza domestica in Svizzera) sono disponibili sul sito dell’UFU alla rubrica Pubblicazioni sulla violenza.

122 Cfr. una perizia allestita su incarico dell’UFU: Peter Mösch Payot, «Astreinte à des séances de consultation contraintes et à des programmes d'apprentissage pour auteur∙e∙s de violence dans le cadre de sanctions pénales, notamment à titre de règles de conduite», 2011, disponibile in francese e tedesco sul sito dell’UFU alla rubrica Pubblicazioni sulla violenza.