Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli138.

In Svizzera non esistono centri specifici che forniscono tutte queste prestazioni. I compiti menzionati sono piuttosto assunti da diversi servizi in cooperazione, in particolare i consultori e gli ospedali (cfr. i commenti agli articoli 19 e segg.). Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all’aiuto alle vittime e a determinate condizioni trasmettono il suo nome e indirizzo a un consultorio (art. 305 cpv. 2 e 3 CPP, art. 8 cpv. 2 LAV). Conformemente alla LAV, i Cantoni hanno il compito di mettere a disposizione consultori autonomi per vittime ai sensi del diritto pertinente. Tali consultori forniscono un’ampia gamma di prestazioni, in particolare consulenza personale, aiuto immediato per le esigenze più urgenti (p. es. alloggio d’emergenza, misure mediche, prima consulenza legale), aiuto a più lungo termine, contributi alle spese dell’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (p. es. psichiatra); sono disponibili pure consultori specifici.

L’infrastruttura svizzera esistente adempie complessivamente i requisiti dell’articolo 25 della Convenzione.

2.4.9 Art. 26 Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

Secondo il capoverso 1, le Parti si assicurano che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei minori testimoni di violenza. Il capoverso 2 stabilisce che tali misure comprendano le consulenze psicosociali adattate all'età dei minori e tengano debitamente conto dell’interesse superiore del minore.

L’articolo 149 CPP elenca le misure protettive che chi dirige il procedimento può adottare, su domanda o d’ufficio, per proteggere un testimone che si espone, a causa del suo coinvolgimento nel procedimento, a un grave pericolo per la vita o l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio (art. 149 cpv. 1 CPP). Chi dirige il procedimento può segnatamente garantire l’anonimato al testimone, svolgere gli interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse, accertare le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse, modificare l’aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermarla e porre restrizioni al diritto di esaminare gli atti (art. 149 cpv. 2 CPP). Il testimone può inoltre farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia (art. 149 cpv. 3 CPP). Per testimoni minori di 18 anni chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l’articolo 154 capoversi 2 e 4 CPP (art. 149 cpv. 4 CPP). Il primo interrogatorio del minorenne deve ad esempio svolgersi al più presto possibile (art. 154 cpv. 2 CPP). Un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo (art. 154 cpv. 4 lett. a CPP).

Nel corso dell’intero procedimento il minorenne non può di norma essere interrogato più di due volte (art. 154 cpv. 4 lett. b e c CPP). Gli interrogatori sono inoltre effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista (art. 154 cpv. 4 lett. d CPP).

Il CPP stabilisce pure un limite d’età fisso per i testimoni. Le persone con capacità di discernimento limitata non devono essere sottoposte all’obbligo di dire la verità

138 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 142.