Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 23 della Convenzione.
2.4.7 Art. 24 Linee telefoniche di sostegno
L’articolo 24 obbliga le Parti a istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione.
La CDDGP ha esaminato la possibilità di istituire una linea telefonica nazionale di sostegno gratuita, operante 24 ore su 24 e sette giorni su sette, specifica per vittime e autori di violenza domestica. Nel novembre 2013 ha deciso di rinunciare al progetto, in particolare per il timore che essa avrebbe fatto concorrenza a strutture già esistenti e apportato – con costi gestionali elevati – un beneficio supplementare esiguo.
In Svizzera esistono già linee telefoniche destinate anche alle vittime di violenza, che però non adempiono completamente i requisiti della Convenzione. Il Telefono amico, per esempio, copre tutto il territorio nazionale e si rivolge a persone in crisi con un’ampia offerta di consulenza, ma non è gestita da personale formato, è orientata sull’ascolto piuttosto che sulla consulenza e non è completamente gratuita (costo minimo di chiamata). Alcuni Cantoni hanno conferito al Telefono amico un mandato specifico perché garantisca un’offerta continua di aiuto alle vittime al di fuori degli orari d’ufficio. La fondazione privata Pro Juventute offre da anni il servizio gratuito «Consulenza + Aiuto 147», che si rivolge ai giovani tramite telefono o SMS (147) nonché Internet (www.147.ch), sette giorni su sette e 24 ore su 24, in tre delle quattro lingue nazionali. In media, 400 giovani al giorno ricorrono a questa consulenza. In tal modo Pro Juventute costituisce un’importante collegamento tra i bambini e gli adolescenti in cerca di consiglio e i consultori specializzati.
Il 27 febbraio 2013, in adempimento del postulato Fehr136, il Consiglio federale ha adottato un rapporto137 e conferito al DFGP diversi mandati d’esame da eseguire in collaborazione con i Cantoni. Nel quadro di questi lavori verrà esaminata approfonditamente l’introduzione di un’assistenza telefonica nazionale ai sensi della Convenzione, rivolta a tutte vittime di violenza non solo domestica a prescindere dal loro sesso. Almeno le funzioni di base di questo servizio, che andrebbe garantito da personale specializzato, dovrebbero essere a disposizione 24 ore su 24 tramite un numero telefonico unico per tutta la Svizzera, utilizzando le infrastrutture cantonali esistenti (numero centrale con inoltro) e mantenendo la possibilità di soluzioni regionali (medesimo numero). Si deve inoltre esaminare la separazione da offerte esistenti, il grado di centralizzazione, questioni tecniche, la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, nonché un’eventuale partecipazione finanziaria della Confederazione. L’UFG sta elaborando un progetto insieme alla CDOS.
Al momento, il diritto svizzero adempie soltanto in parte i requisiti dell’articolo 24 della Convenzione.
2.4.8 Art. 25 Supporto alle vittime di violenza sessuale
Secondo l’articolo 25, le Parti devono provvedere affinché siano creati centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le
136 09.3878, «Più denunce, maggiore effetto deterrente».
137 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-i.pdf.