Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
quando sono interrogate. Per questo motivo, chi al momento dell’interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni deve essere interrogato in qualità di persona informata sui fatti e non di testimone (art. 178 lett. b CPP).
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 26 della Convenzione.
2.4.10 Art. 27 Segnalazioni
Secondo l’articolo 27, qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, dovrebbe essere incoraggiata a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti
Sia il diritto federale che quello cantonale prevedono diversi diritti o addirittura obblighi di segnalazione in caso di reati gravi (cfr. i commenti all’art. 28). In caso di violenza contro le donne e di violenza domestica, i principali testimoni sono di regola le vittime. Nel suo rapporto del 27 febbraio 2013 in adempimento del postulato Fehr139, il Consiglio federale elenca una serie di misure che tengono conto anche della richiesta dell’articolo 27, per esempio il potenziamento del ruolo dei consultori (migliore informazione del pubblico, formazione mirata di determinate categorie di persone), la facilitazione dell’accesso alle informazioni sull’aiuto alle vittime (servizio di contatto telefonico nazionale, accesso facilitato alle offerte di sostegno tramite Internet), l’osservazione attenta dell’applicazione del nuovo diritto processuale penale e una prima valutazione degli effetti delle nuove norme in materia di aiuto alle vittime. Gli ostacoli che possono scoraggiare la vittima a presentare una denuncia vanno, per quanto possibile, eliminati. Al contempo, dalle analisi effettuate nel quadro dell’adempimento del suddetto postulato è emerso che possono effettivamente esserci buoni motivi per cui la vittima non segnala un reato.
La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 27 della Convenzione.
2.4.11 Art. 28 Segnalazioni da parte delle figure professionali
Secondo l’articolo 28, le Parti devono garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza. Questi professionisti devono essere autorizzati a segnalare alle autorità competenti reati violenti gravi ai sensi della Convenzione senza violare il segreto professionale (diritto di segnalazione). La Convenzione non intende invece introdurre un obbligo di segnalazione140. La disposizione mira a proteggere la vita e l’integrità fisica della vittima, piuttosto che avviare un’inchiesta penale. Le Parti possono stabilire situazioni o casi in cui sia applicabile questa disposizione, per esempio facendo dipendere la segnalazione dal previo consenso della vittima, ad eccezione di alcuni casi speciali quali quelli in cui la vittima è minorenne141.
139 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-i.pdf
140 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 147.
141 Cfr. il rapporto esplicativo della Convenzione, n. 147-148.