Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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è lesa a causa di un reato possono far valere il diritto all’aiuto previsto dalla LAV (cfr. anche lett. e). La condizione è tuttavia che tale atto di violenza sia grave, ossia penalmente rilevante nel senso di una minaccia (art. 180 CP) o di una coazione (art. 181 CP).
Ai sensi della lettera b; l’espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare oppure tra attuali o precedenti coniugi o partner. Secondo il rapporto esplicativo, non è necessario che vittima e autore della violenza abbiano un domicilio comune19. In Svizzera, le leggi cantonali relative alla violenza domestica contengono definizioni simili. La legge sulla protezione dalla violenza del Cantone di Zurigo20, per esempio, definisce la violenza domestica come una situazione in cui una persona esercita violenza fisica, psichica, sessuale o economica su un’altra persona con cui è legata da una relazione familiare, coniugale, di unione domestica o di unione libera, esistente o sciolta. Non è necessario che tali persone un domicilio comune al momento della violenza. Il Codice penale menziona la convivenza soltanto in rapporto con atti di violenza commessi tra persone che non sono legate da un contratto di matrimonio o un’unione domestica registrata21. Conformemente a quanto prescritto dalla Convenzione, il domicilio comune non è dunque un elemento costitutivo della definizione di violenza domestica nel diritto svizzero.
Definizioni di «genere» (lett. c) e di «violenza contro le donne basata sul genere» (lett. d)
La Convenzione pone l’obbligo di prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne nel quadro più ampio della realizzazione dell’uguaglianza tra donna e uomo. Stabilisce una connessione tra il persistere di pratiche che danneggiano le donne e determinati ruoli che la società attribuisce rispettivamente alle donne e agli uomini.22 La definizione di «genere» di cui alla lettera c evidenzia questo fenomeno di costruzione sociale delle differenze. Anche nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna23, il termine «genere» rinvia all’identità, agli attributi e al ruolo della donna e dell’uomo definiti dalla società e al significato sociale e culturale dato dalla società alle differenze biologiche, il che genera rapporti gerarchici tra i due sessi e si traduce in una ripartizione del potere e dei diritti favorevole agli uomini e sfavorevole alle donne24. Secondo la lettera d, l’espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Si tratta di un sinonimo dell’espressione
19 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 42.
20 Gewaltschutzgesetz vom 19. Jun 2006 (SR/ZH LS 351), § 2. Cfr. anche il Cantone di Ginevra: Loi du 16 sep. 2005 sur les violences domestiques (RS/GE F 1 30), art. 2 cpv. 1.
21 Cfr. p. es. art. 55a cpv. 1 lett. a CP, art. 123 n. 2 CP o art. 126 n. 2 CP.
22 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 43.
23 Convenzione del 18 dic. 1979, entrata in vigore per la Svizzera il 26 apr. 1997, RS 0.108
24 Recommandation générale n° 28 du 16 déc. 2010 concernant les obligations fondamentales des Etats parties découlant de l’article 2 CEDEF, CEDAW/C/GC/28, par. 5 (non disponibile in italiano).