Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine
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contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, prestando particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere (par. 2).
La Convenzione si applica prioritariamente alla violenza nei confronti delle donne6, inclusa la violenza domestica, che colpisce per lo più le donne. Le Parti sono libere di decidere se e come applicare la Convenzione anche agli uomini e ai ragazzi.7 Nel diritto penale e civile svizzero le pertinenti disposizioni sono formulate in maniera neutra dal profilo del genere e dunque applicabili a donne e uomini. Dato che le donne e le ragazze sono più sovente vittime di violenza, le misure preventive e le misure di altro tipo sono frequentemente calibrate proprio su di loro. Le attività e misure specifiche per vittime maschili sono tuttavia in crescita (cfr. in particolare i commenti agli art. 12 par. 4 e 16).
La Convenzione va inoltre applicata non soltanto in tempo di pace ma anche nelle situazioni di conflitto armato (par. 3).
I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19988, ai quali si fa riferimento nel preambolo della Convenzione, sanciscono la responsabilità penale individuale nel diritto internazionale per gli atti di violenza commessi principalmente (ma non esclusivamente) in situazioni di conflitto armato. L’articolo 7 (crimini contro l’umanità commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili) e l’articolo 8 (crimini di guerra) dello Statuto di Roma includono gli atti di violenza, commessi per lo più nei confronti delle donne, quali lo stupro e la violenza sessuale. Lo stesso vale per i protocolli aggiuntivi I9 e II10 dell’8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (qui di seguito: PA I e II). Gli articoli 75 paragrafo 2 lettera b PA I e 4 paragrafo 2 lettera e PA II proibiscono infatti gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata e ogni forma di offesa al pudore. Dato che le forme di violenza contemplate dalla Convenzione non cessano di essere commesse in caso di conflitto armato o di occupazione, l’articolo 2 paragrafo 3 sancisce l’applicabilità del presente trattato anche in tempo di conflitto armato secondo quanto previsto dai principi del diritto internazionale umanitario e dal diritto penale internazionale.
La Convenzione non mette in discussione gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli derivanti dallo Statuto di Roma nonché dalle Convenzioni di Ginevra e i loro protocolli aggiuntivi. In effetti, secondo l’articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione, quest’ultima lascia invariati gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate da essa. Conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati11, questa disposizione mira a garantire la coesistenza della Convenzione di Istanbul con altri trattati – bilaterali o multilaterali – o strumenti che trattano tematiche comuni. La disposizione è conforme all’obiettivo principale della Convenzione,
6Il termine di donne comprende anche le ragazze di meno di 18 anni, cfr. l’art. 3 lett. f della
Convenzione.
7Rapporto esplicativo sulla Convenzione, n. 36 - 37. (non disponibile in italiano).
8 RS 0.312.1
9 RS 0.518.521
10 RS 0.518.522
11 Convenzione di Vienna del 23 mag. 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111