Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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ossia tutelare i diritti delle donne vittime di violenza e delle vittime della violenza domestica e garantire loro il livello di protezione più alto possibile.

Per di più, gli obblighi derivanti dalla Convenzione e relativi al perseguimento dei reati non superano quelli previsti dallo Statuto di Roma e dalla Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra e dai suoi Protocolli aggiuntivi. L’articolo 44 della Convenzione prevede infatti una sovranità penale ridimensionata e sottoposta a diverse condizioni che limitano il principio della giurisdizione universale, di cui all’articolo 146 della Convenzione di Ginevra IV e agli articoli 12 e seguenti dello Statuto di Roma. Pure il diritto svizzero si fonda su una concezione «condizionata» o «limitata» del principio dell’universalità, malgrado l’esigenza di uno «stretto vincolo» con la Svizzera sia stata abbandonata per i crimini di guerra nel quadro delle modifiche legislative volte ad attuare lo Statuto di Roma (cfr. art. 264m CP12 e art. 10 cpv. 1bisCPM13).

La Svizzera adempie pertanto i requisiti dell’articolo 2.

2.1.3 Art. 3 Definizioni

L’articolo 3 della Convenzione comprende diverse definizioni rilevanti.

Definizione di «violenza nei confronti delle donne» (lett. a.) e di «violenza domestica» (lett. b)

Ai sensi della lettera a la «violenza nei confronti delle donne» va intesa come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne (si veda art. 1 lett. b della Convenzione) sia nella vita pubblica che in quella privata. L’espressione copre diversi tipi di violenza vietati nel diritto svizzero, in particolare la violenza domestica (art. 123, 126, 180, 189, 190 CP), le mutilazioni genitali femminili (art. 124 CP), i matrimoni forzati (art. 181a CP) o le molestie sessuali (art. 193, 198 CP) sul posto di lavoro (art. 4 della legge sulla parità dei sessi14).

La definizione di «violenza nei confronti delle donne» corrisponde a quella che figura nei testi internazionali in vigore15. L’unica novità consiste nell’aggiunta di un riferimento ai danni «di natura […] economica». La definizione di «violenza domestica» di cui alla lettera b include anche gli atti di «violenza […] economica». Secondo il rapporto esplicativo16 essa può essere legata alla violenza psicologica. In Svizzera, la violenza economica è considerata una forma di violenza psicologia che comprende per esempio il divieto di lavorare, la costrizione a lavorare, il sequestro del salario o l’obbligo di sottoscrivere contratti di credito17. Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 200718 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), le persone vittima di violenza economica la cui integrità psichica

12 Codice penale svizzero, CP, RS 311.0

13 Codice penale militare del 13 giu. 1927, CPM, RS 321.0

14 Legge federale del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, LPar; RS 151.1

15 Raccomandazione Rec(2002) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW sulla violenza contro le donne (1992) e art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne.

16 Rapporto esplicativo della Convenzione, n. 40-41.

17 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), Scheda informativa 1: Definizione, forme e persone colpite da violenza domestica, lett. B, con i riferimenti.

18 RS 312.5