Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

basata sul genere. Tale violenza consiste nella minaccia di un trattamento inumano o degradante o in un serio pericolo per la vita della vittima. Questa disposizione è adempiuta dalle garanzie di cui all’articolo 3 CEDU (cfr. anche art. 61 della Convenzione). Secondo questa disposizione nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti e nessuno può essere espulso se vi sono gravi motivi che fanno supporre che dopo l’espulsione incomba un trattamento lesivo ai sensi dell’articolo 3 CEDU. Va inoltre esaminato nel singolo caso se un’espulsione dalla Svizzera sia ragionevolmente esigibile: un’espulsione non è ammissibile se, in considerazione del contesto nel Paese di provenienza, la situazione personale dell’interessato è talmente pregiudicata che l’interesse pubblico all’espulsione deve lasciare il passo al suo interesse privato (art. 83 cpv. 4 LStr). In questo contesto occorre menzionare il postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale214 che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di migliorare o eventualmente ridisciplinare lo statuto dell’ammissione provvisoria nelle leggi sull’asilo e sugli stranieri.

Il paragrafo 2 impone alle Parti di accertarsi che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione come anche agli aspetti che possono condurre alla concessione dello statuto di rifugiato. La legislazione svizzera adempie tale requisito con l’articolo 3 capoverso 2 secondo periodo LAsi, secondo cui occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile in tutti gli aspetti che caratterizzano la persecuzione.

Il paragrafo 3 obbliga le Parti a garantire per i richiedenti l’asilo un trattamento sensibile al genere che comprenda l’accoglienza, i servizi di supporto e le procedure, nonché i collaboratori degli Stati Parte ivi attivi. Secondo il diritto svizzero, i richiedenti l'asilo devono essere alloggiati in camere separate a seconda del sesso215. Possono essere perquisiti soltanto da una persona dello stesso sesso216. Tutti i richiedenti l’asilo hanno accesso al sistema sanitario svizzero tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e ricevono le cure mediche necessarie217. Le persone che partecipano alla procedura di asilo sono formate e sensibilizzate in maniera speciale sulla persecuzione di genere. Presso la Segreteria di Stato della migrazione è inoltre attivo un gruppo specializzato che, occupandosi specificamente di tale tematica, allestisce materiali didattici e strumenti di lavoro, oltre a fungere da servizio di contatto per questioni inerenti alla tematica.

Inoltre l’articolo 17 capoverso 2 LAsi delega la competenza per emanare disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori al Consiglio federale che ha quindi emanato a livello di ordinanza prescrizioni specifiche per le procedure d’asilo delle donne. L’articolo 5 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999218 sull’asilo (OAsi 1)

214 14.3008 «Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione».

215 Art. 4 dell’ordinanza del DFGP del 24 nov. 2007 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo; RS 142.311.23.

216 Art. 3 cpv. 2 dell’ordinanza sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo.

217 Art. 3 cpv. 1 della legge federale del 18 mar. 1994 sull’assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10, in combinato disposto con art. 1 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 27 giu. 1995 sull’assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102.

218 RS 142.311.