Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 12 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
La revisione dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti in breve
Le principali novità nell’allegato 1: Elenco dei rifiuti
’Adozione dell’obbligo di moduli di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo il
cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede un insieme di misure organizzative nonché la designazione di tali rifiuti nell’elenco
Abrogazione della precisazione che i materiali inerti non sono rifiuti speciali
Abrogazione della classificazione «rifiuti speciali» per i rifiuti che non contengono so-
stanze pericolose
Armonizzazione della classificazione dei rifiuti di legno con le categorie dell’ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
Le principali novità nell’allegato 3: Quantitativi soglia per i rifiuti speciali
Nuova attribuzione di quantitativi soglia in funzione della sostanza specifica
Adeguamento dei quantitativi soglia, secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli inci-
denti rilevanti, ai nuovi criteri delle normative sui prodotti chimici (GHS)
Parte 1: Commenti generali
1. Situazione iniziale
L’allegato 1 numero 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti contiene l’elenco dei rifiuti, comprendente 849 tipi di rifiuti. Delle 444 voci contrassegnate come rifiuti speciali (rs), 271 tipi di rifiuti possono essere classificati come rifiuti speciali già in base all’origine e alla descrizione. Gli altri 173 tipi di rifiuti devono essere classificati come rifiuti speciali solo se contengono sostanze pericolose o ne sono contaminati. Anche le 26 voci contrassegnate come altri rifiuti soggetti a controllo (rc) possono essere attribuite semplicemente in base all’origine e alla descrizione.
L’allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 incarica l’UFAM di emanare un aiuto all’esecuzione per permettere di valutare se un rifiuto è speciale. A tal fine occorre tener conto in particolare della definizione di rifiuto speciale di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif nonché delle caratteristiche di pericolo (da H1 a H13) secondo l’allegato III della Convenzione di Basilea. L’allegato 1 numero 1.1 capoverso 2 precisa che i rifiuti che soddisfano le esigenze per i materiali inerti dell’OTR non sono rifiuti speciali.
L’UFAM ha elaborato, assieme a un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti, un progetto di aiuto all’esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche, concretizzandovi l’espressione «contenente sostanze pericolose». Dai lavori è emersa la necessità di adeguare anche alcuni punti dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, in modo da poter elaborare un sistema di classificazione dei rifiuti speciali logico e coerente nel suo insieme. Visto il collegamento in termini di contenuto, l’aiuto all’esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali sarà sottoposto a indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati assieme alla presente ordinanza dipartimentale.
In seguito all’introduzione del «Globally Harmonised System» (GHS) nell’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR, RS 814.012), è necessario modificare i quantitativi soglia per i rifiuti speciali secondo l’allegato 1.1 numero 22 OPIR anche nell’allegato 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.
1.1 Abrogazione del rimando ai valori relativi ai materiali inerti
L’indicazione nell’allegato 1 numero 1.1 capoverso 2 dell’ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti che i rifiuti che soddisfano le esigenze per i materiali inerti secondo l’allegato 1 numero 11 OTR non sono rifiuti speciali è spesso interpretata scorrettamente nella pratica. Questa
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