Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 12 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

Con la revisione dell’OTR entrata in vigore si intende sostituire i termini ormai inutilizzati di «materiali inerti e sostanze reattive» rinviando ai relativi allegati.

In base all’aiuto all’esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche, in fase di elaborazione, per valutare il materiale di sterro e di scavo contaminato da sostanze pericolose (codici 17 05 03, 17 05 05 e 17 05 07) bisogna tener conto della caratteristica di pericolo H13. Secondo il sistema proposto nella direttiva della Convenzione di Basilea, i valori limite per le sostanze reattive (all. 1 n. 31 OTR) corrispondono alla caratteristica di pericolo H13. Di conseguenza, il materiale di sterro con un tenore in sostanze nocive inferiore ai valori limite per le sostanze reattive (codici 17 05 90, 17 05 91 e 17 05 92) non è più classificato tra i rifiuti speciali, bensì nella categoria «Altri rifiuti soggetti a controllo» (cfr. allegati 1 e 2 del presente commento). Viene così corretta la prassi diffusasi nei Cantoni a causa dell’interpretazione imprecisa dell’allegato 1 numero 1.1 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti e dell’assenza di criteri per le sostanze pericolose (cfr. capitolo 1.1).

La classificazione nella categoria di «Altri rifiuti soggetti a controllo» del materiale di sterro con un tenore in sostanze nocive inferiore ai valori limite per sostanze reattive è necessaria anche per altre ragioni:

 in tal modo sono attuate le disposizioni del «Leitbild für die Schweizerische Abfallwirtschaft» (disponibile soltanto in tedesco), secondo cui i rifiuti speciali non sono da depositare in discarica se non trattati. Questa disposizione è stata concretizzata con l’introduzione, nel quadro della revisione dell’OTR 2010, dei valori limite per sostanze reattive;

 i rifiuti che non soddisfano i requisiti posti alle sostanze reattive non possono essere depositati senza trattamento. Occorre un trattamento tecnico particolare ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif. I rifiuti che a causa delle loro caratteristiche possono essere depositati senza trattamento non sono pertanto considerati rifiuti speciali.

Molti Cantoni e parte della gestione dei rifiuti temono tuttavia che senza la classificazione quale rifiuto speciale e quindi senza la possibilità di controllare i singoli trasporti mediante dei moduli di accompagnamento, non si possa garantire uno smaltimento rispettoso dell’ambiente. Mentre i rifiuti provenienti dalle aziende sono di solito immagazzinati e consegnati alle imprese di smaltimento secondo processi ben definiti, è più difficile assicurare uno smaltimento sistematico dei rifiuti prodotti dai cantieri. A ciò si aggiunge che il materiale di sterro e di scavo fortemente contaminato non è riconoscibile come tale a occhio nudo. È pertanto necessario un insieme di misure organizzative per garantire che questi rifiuti vengano smaltiti correttamente. Il materiale di sterro fortemente contaminato (codice 17 05 90), il materiale di scavo fortemente contaminato (codice 17 05 91) e il materiale di scavo dei binari fortemente contaminato (codice 17 05 92) devono pertanto essere assoggettati all’obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b OTRif.

Residui di materiale isolante provenienti dal riciclaggio di cavi (cap. 19 12)

I residui di materiale isolante provenienti dal riciclaggio dei cavi prodotti attualmente contengono solo piccole concentrazioni di additivi contenenti sostanze nocive, come PCB, piombo e cadmio, e di norma si prestano alla valorizzazione materiale. La classificazione generica di questi rifiuti tra i rifiuti speciali non è quindi più giustificata. La voce è abrogata. A seconda del tenore di sostanze nocive sono utilizzati i codici 19 12 04 [-] o 19 12 11 [rs].

Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto (cap. 19 12)

Già nella prima versione dell’elenco dei rifiuti, il capitolo 19 10 comprendeva sia rifiuti della frantumazione sia rifiuti della cesoiatura, a differenza dell’elenco dell’UE. In occasione della revisione del 2010, la voce introdotta per i residui di rottame metallico e il materiale raccolto

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