Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 12 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

1.4 Armonizzazione della classificazione dei rifiuti di legno con le categorie dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

Essendo strutturato secondo l’origine e le varie qualità, l’elenco dei rifiuti comprende numerosi codici per i rifiuti di legno. La designazione dei rifiuti di legno dell’elenco dei rifiuti differente rispetto all’OIAt solleva difficoltà a livello di esecuzione. L’elenco dei rifiuti va pertanto armonizzato con la terminologia dell’OIAt.

1.5 Modifica dei quantitativi soglia in base all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti per i rifiuti speciali

L’introduzione in Svizzera dal 1° giugno 2015 del «Globally Harmonized System» (GHS) implica la revisione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Tale revisione contiene un elenco di criteri adeguati al GHS per determinare i quantitativi soglia secondo l’OPIR. L’elenco dei criteri è già stato approvato dai servizi svizzeri responsabili della prevenzione degli incidenti rilevanti. L’allegato 3 dell’ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti dovrà essere modificato tenendo conto del nuovo elenco di criteri.

2. Basi giuridiche della revisione

Secondo l’articolo 2 capoverso 1 OTRif, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti, tenendo conto dell’elenco dei rifiuti dell’Unione europea.

Secondo l’allegato 1 numero 22 OPIR, il DATEC stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 OTRif, tenendo conto in particolare della loro tossicità (lett. a), infiammabilità ed esplosività (lett. b) ed ecotossicità (lett. c).

3. Rapporto con la legislazione europea

L’elenco dei rifiuti secondo l’allegato 1 numero 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti corrisponde, salvo poche eccezioni all’elenco europeo dei rifiuti (Decisione della Commissione 2000/532/CE). L’elenco europeo dei rifiuti costituisce anche la base di altri regolamenti europei quali ad esempio il regolamento (CE) n. 2150/2002 concernente le statistiche sulla gestione dei rifiuti.

L’integrazione del «Globally Harmonized System» (GHS) nella legislazione nazionale sui prodotti chimici ha implicato l’adeguamento totale dell’elenco dei criteri nel quadro della revisione 2015 dell’OPIR. Il nuovo elenco dei criteri per la determinazione dei valori soglia si basa sulla classificazione ed etichettatura secondo il sistema GHS o il regolamento UE-CLP. In tal modo vengono valutate le proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche, i rischi fisici e la reattività con acqua e acidi.

Parte 2: Commento alle singole modifiche

Allegato 1: Elenco dei rifiuti

Numero 1.1 Classificazione dei rifiuti

Nell’ambito della revisione dell’OTRif si propone di inserire nell’articolo 2 capoverso 2 lettera b gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Qualora fosse necessario un insieme di misure organizzative per lo smaltimento rispettoso dell’ambiente, anche altri rifiuti soggetti a controllo possono essere sottoposti all’obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento. Il capoverso 1 lettera c di questa ordinanza stabilisce che a tali rifiuti venga apposta nell’elenco la dicitura rcm.

L’indicazione al capoverso 2 che i materiali inerti non sono rifiuti speciali rimane corretta. Con la concretizzazione del capoverso 3 nell’ambito dell’aiuto all’esecuzione per la classifi-

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