Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 12 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493
sui veicoli di trasporto è quindi stata inserita nel capitolo 19 10. È tuttavia emerso che è più corretto il capitolo 19 12. Il capitolo 19 10 va pertanto riservato unicamente ai rifiuti di frantumazione.
Allegato 3: Quantitativi soglia per rifiuti speciali
Numero 2 Quantitativi soglia per rifiuti speciali
Liquido di concia contenente cromo proveniente dalla lavorazione di pelli e pellicce e fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo (cap. 04 01)
Nella lavorazione di pelli e pellicce il cromo VI viene sostituito dal cromo III. In base all’elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l’OPIR, per il liquido di concia e i fanghi contenenti cromo III risulta un quantitativo soglia di 20 t.
Rifiuti contenenti zolfo (cap. 05 01 e 05 07)
Non essendo più considerati rifiuti speciali secondo l’allegato 1, i rifiuti composti di zolfo elementare sono stralciati anche dall’elenco dei quantitativi soglia per rifiuti speciali nell’allegato 3.
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi (cap. 06 01)
Dall’elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l’OPIR per tutti i rifiuti acidi elencati (eccetto l’acido fluoridrico) risultano dei quantitativi soglia di 20 t.
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi (cap. 06 02)
In base all’elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l’OPIR, all’idrossido di calcio non verrà più attribuito un quantitativo soglia. I quantitativi soglia per le altre basi, eccetto l’idrossido di ammonio (ecotossico), vengono aumentati a 20 t secondo le prescrizioni dell’elenco dei criteri.
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (cap. 06 05)
A causa delle caratteristiche ecotossiche di questi fanghi contenenti cianuro, dall’elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l’OPIR risulta un quantitativo soglia di 2 t. L’effetto tossico dovuto alla liberazione di acido cianidrico svolge un ruolo di secondaria importanza nella determinazione dei quantitativi soglia poiché una tale liberazione dalla matrice dei fanghi avverrebbe lentamente.
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni (cap. 06 07)
Dall’elenco dei criteri per la determinazione dei quantitativi soglia secondo l’OPIR per questo rifiuto acido risulta un quantitativo soglia di 20 t.
Solventi organici alogenati (cap. 07 e 14 06)
È ripresa la stessa designazione che figura nell’allegato 1.
Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (eccetto quelli di cui al capitolo 19) (cap. 10 01)
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