Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 12 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: H371-1493

disposizione stabilisce unicamente che i materiali inerti non sono rifiuti speciali. Non si può tuttavia dedurne che i rifiuti con un tenore in sostanze nocive superiore ai valori limite per i materiali inerti sono automaticamente rifiuti speciali. Nella pratica, spesso i rifiuti che superano i valori limite per i materiali inerti sono tuttavia classificati in modo generico tra i rifiuti speciali. Questa pratica è particolarmente diffusa nell’ambito del materiale di sterro inquinato. Ciò è dovuto non da ultimo al fatto che al momento dell’introduzione dell’ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti, nel 2005, non erano ancora disponibili né l’aiuto all’esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali secondo le loro caratteristiche né i valori limite per le sostanze reattive introdotti nel 2010 con la revisione dell’OTR.

Per fare chiarezza sulla classificazione dei rifiuti speciali, il numero 1.1 capoverso 2 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti con il rimando ai requisiti per i materiali inerti è abrogato. Gli elementi da considerare secondo il numero 1.1 capoverso 3, ossia la definizione di rifiuti speciali secondo l’OTRif e le caratteristiche di pericolo secondo la Convenzione di Basilea (H1-H13), offrono una base sufficiente per elaborare, nell’aiuto all’esecuzione, un sistema logico e coerente di classificazione dei rifiuti speciali, armonizzato, nei limiti del possibile, con le regolamentazioni internazionali ed europee nonché con le altre regolamentazioni nazionali.

1.2 Abrogazione della classificazione come rifiuti speciali di rifiuti che non conten-

gono sostanze pericolose

Con la sostituzione dell’ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) con l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e l’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, nel 2005, è stato sostanzialmente recepito l’elenco dei rifiuti dell’Unione europea. L’espressione «rifiuti speciali» utilizzata in Svizzera è tuttavia più ampia dell’espressione «rifiuti pericolosi» utilizzata nell’UE. Allo scopo di apportare il minor numero possibile di modifiche materiali concernenti la classificazione dei rifiuti speciali rispetto all’OTRS, nell’elenco dei rifiuti dell’ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti sono stati classificati tra i rifiuti speciali anche rifiuti considerati non pericolosi nell’UE. Una classificazione generale di tali rifiuti tra i rifiuti speciali è contraria alla politica dell’ambiente e dei rifiuti della Confederazione. Grazie ai progressi tecnici sono immessi sul mercato sempre più prodotti che non presentano caratteristiche di pericolo una volta diventati rifiuti (p. es. rivestimenti idrodiluibili e resti di prodotti senza simboli di pericolo secondo il diritto sui prodotti chimici). La definizione di «contenente sostanze pericolose» secondo il progetto di aiuto all’esecuzione consente una classificazione univoca dei rifiuti speciali a seconda delle loro caratteristiche.

1.3 Introduzione di codici supplementari per la classificazione del materiale di ster-

ro e di scavo

In linea di massima, il gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti ha accolto favorevolmente la concretizzazione dell’espressione «contenente sostanze pericolose» proposta nell’aiuto all’esecuzione. È tuttavia stato criticato il fatto che il materiale di sterro e di scavo fortemente inquinato con un tenore di sostanze inquinanti superiore ai valori limite per i materiali inerti e inferiore a quello per le sostanze reattive, non deve più essere classificato tra i rifiuti speciali, contrariamente alla prassi diffusa nei Cantoni, e quindi decade anche l’obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento. Si teme che l’abolizione dell’obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento porti a consegne errate o abusive di sostanze reattive in discariche per materiali inerti. Per tener conto di questi timori, si prevede di introdurre con la modifica dell’OTRif dei codici supplementari, che consentono di classificare in modo univoco i vari tipi di materiale di sterro e di scavo inquinato e di smaltirli come previsto. Il materiale di sterro e di scavo fortemente contaminato con qualità di sostanza reattiva viene classificato quale altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento secondo la revisione dell’OTRif.

4/12 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493