Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen H371-1493

La revisione dell’OTRif in breve

Le principali novità nel capitolo 2: traffico di rifiuti in Svizzera

 Obbligo di modulo di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento ri-

spettoso dell’ambiente richiede un insieme di misure organizzative

Le principali novità nel capitolo 3: traffico transfrontaliero di rifiuti

 Invio elettronico delle notifiche nel traffico transfrontaliero di rifiuti

Parte 1: Commenti generali

1 Situazione iniziale

Secondo l’articolo 2 capoverso 1 OTRif, il DATEC emana un’ordinanza con un elenco di rifiuti e vi designa i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo. L’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) contiene complessivamente 444 tipi di rifiuti designati come rifiuti speciali. Di questi, 173 devono essere classificati come rifiuti speciali solo se contengono sostanze pericolose. Secondo l’allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 della relativa ordinanza del DA-TEC, l’UFAM emana un aiuto all’esecuzione che spiega come classificare i rifiuti speciali con l’aiuto dell’elenco delle proprietà pericolose allegato alla Convenzione di Basilea e concretizzare in tal modo l’espressione «contenente sostanze pericolose».

Al momento dell’elaborazione dell’aiuto all’esecuzione per la classificazione dei rifiuti speciali in un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti è emerso un conflitto di obiettivi soprattutto in rapporto allo smaltimento di materiale di scavo contaminato. Con l’aiuto all’esecuzione, l’UFAM intende allestire un sistema di criteri uniforme e plausibile, che si orienti nei limiti del possibile all’attuale diritto nazionale e internazionale e applichi il principio sancito nelle linee direttiveper la gestione dei rifiuti in Svizzera (disponibili solo in tedesco e francese), secondo cui i rifiuti speciali non possono essere conferiti in discarica senza trattamento. L’applicazione di questo sistema di classificazione dei rifiuti speciali implica tuttavia una modifica dell’attuale prassi, che considera rifiuto speciale anche il materiale di scavo contaminato che non contiene sostanze pericolose ai sensi del nuovo aiuto all’esecuzione. Con una tale modifica verrebbe però abolito l’obbligo di utilizzare moduli di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti in questione. Molti Cantoni e parte del settore temono che in questo modo non sia più garantito lo smaltimento rispettoso dell’ambiente e si impegnano affinché anche per la consegna del materiale di scavo contaminato non contenente sostanze pericolose ai sensi dell’aiuto all’esecuzione venga mantenuto l’obbligo di modulo di accompagnamento.

Ogni anno l’UFAM autorizza fino a 900 domande di importazione e di esportazione di rifiuti. In questo ambito vengono effettuati circa 75 000 trasporti. I trasporti e lo smaltimento dei rifiuti sono documentati con moduli di accompagnamento. L’invio dei documenti per posta, fax o e-mail e il rilevamento manuale nella banca dati elettronica comportano un onere amministrativo elevato per le imprese e le autorità competenti. L’UFAM e le altre autorità competenti auspicano promuovere l’espletamento elettronico delle procedure amministrative. Già oggi la notifica presso la dogana svizzera e il modulo di notifica necessario per la domanda di esportazione sono rilevati elettronicamente.

3/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043