Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen H371-1493
5. Ripercussioni della modifica dell’ordinanza
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Obbligo di modulo di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo
Per la Confederazione, l’introduzione dell’obbligo di modulo di accompagnamento per gli altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento richiede un insieme di misure organizzative non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale.
Invio elettronico di notifiche
Negli ultimi dieci anni il volume annuo di rifiuti speciali esportati è passato da 138 000 tonnellate cinel 2003 a 465 000 tonnellate nel 2013. Al contempo, il crescente numero di trasporti ha fatto sì che l’UFAM non sia più in grado, con un posto di lavoro al 50 per cento, di inserire nella banca dati tutti i dati riguardanti i moduli di accompagnamento ricevuti per fax.
55 000 dei circa 75 000 trasporti annui sono esportazioni. Il rilevamento dell’esportazione e dello smaltimento può essere garantito solo per i 10 000 trasporti di rifiuti speciali. Per gli altri 45 000 trasporti viene rilevata in modo sommario solo l’esportazione, non tuttavia lo smaltimento. Ciò ostacola il controllo dell’avvenuto smaltimento. Il controllo avrà lo scopo di assicurare che i rifiuti vengano effettivamente trattati dal destinatario con sede all’estero e che le garanzie finanziarie fornite siano sufficienti per coprire i costi in caso di ripresa. La registrazione e il controllo dell’attestazione è importante poiché a questo momento decade l’obbligo di ripresa dell’esportatore. La garanzia finanziaria viene svincolata su richiesta dell’esportatore.
Con l’ampliamento della trasmissione elettronica delle notifiche nel traffico transfrontaliero di rifiuti, gli esportatori con sede in Svizzera sono tenute ad adempiere i loro obblighi di notifica nei confronti dell’UFAM inserendo i dati necessari nella banca dati dell’UFAM. Ciò rende superfluo per l’UFAM il rilevamento manuale delle notifiche relative alle esportazioni e le risorse liberate possono essere utilizzate in particolare per rilevare nella banca dati lo smaltimento dei 45 000 trasporti di altri rifiuti. In tal modo viene garantito un controllo sufficiente sull’avvenuto smaltimento e ridotto al minimo il rischio per la Confederazione di dover assumere i costi di un’eventuale ripresa dei rifiuti.
L’amministrazione doganale non deve più ritirare il modulo di accompagnamento e trasmetterlo per posta all’UFAM. Il lavoro dell’UFAM verrà ulteriormente sgravato quando sarà realizzato lo scambio dei dati con le autorità e le imprese con sede all’estero. Per il momento non si conosce tuttavia ancora l’entità e la data a partire dalla quale tale scambio sarà possibile.
L’ampliamento del rilevamento elettronico e dello scambio dei dati richiede un adattamento della banca dati dell’UFAM.
5.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per i Cantoni
Per i Cantoni, la modifica dell’ordinanza non ha alcuna ripercussione finanziaria o sull’effettivo del personale.
5.3 Ripercussioni per l’economia
L’introduzione dell’obbligo di modulo di accompagnamento per gli altri rifiuti soggetti a controllo il cui smaltimento richiede un insieme di misure organizzative non ha ripercussioni finanziarie né sul personale delle imprese. L’impiego di moduli di accompagnamento per il materiale di scavo contaminato corrisponde già alla prassi in uso.
L’obbligo di notifica elettronica delle esportazioni previste comporta dei cambiamenti per molti esportatori svizzeri. Finora le imprese potevano scegliere se compilare il modulo di accompagnamento per via elettronica oppure stilarne una copia a mano. In compenso non sono più tenute a consegnare una copia del modulo di accompagnamento alla dogana svizzera, ma è sufficiente portare con sé l’originale del modulo. In questo modo l’esportatore ha una migliore visione di insieme sulle esportazioni effettuate e in una seconda fase potrà probabilmente inviare per via elettronica la dichiarazione attestante lo smaltimento. La conferma dell’avvenuto smaltimento libera l’esportatore dall’obbligo di riprendere i rifiuti.
5/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043