Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen H371-1493
Capitolo 4: Esecuzione
Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni
Già ora il numero di esercizio di cui al capoverso 1 viene rilasciato con l’aiuto della banca dati dell’UFAM. Il nuovo testo concretizza la precedente dicitura «in base alle istruzioni dell’UFAM». Nel capoverso 3 «organi doganali» è sostituito con «amministrazione doganale».
Art. 41 Banca dati elettronica e accesso ai dati
Secondo il capoverso 1, l’UFAM è tenuto a gestire una banca dati per i dati che devono essere rilevati per via elettronica secondo la presente ordinanza sul traffico di rifiuti.
L’attuale capoverso 2 prevede che l’UFAM registri nella banca dati i rifiuti speciali esportati. Questo obbligo decade con il nuovo articolo 31 capoverso 3 lettera a, secondo il quale l’esportatore compila il modulo di accompagnamento nella banca dati con le indicazioni richieste prima dell’inizio del trasporto. Il capoverso 2 viene di conseguenza abrogato.
Nel capoverso 3, oltre ai Cantoni anche l’amministrazione doganale interessati hanno accesso ai dati che li riguardano. In caso di dubbio possono verificare se è stata concessa l’autorizzazione all’esportazione o all’importazione.
Art. 43 Compiti dell’amministrazione doganale
Il compito di inviare all’UFAM una copia dei moduli di accompagnamento secondo il capoverso 1 lettera a decade poiché gli esportatori notificano l’esportazione registrandola nella banca dati dell’UFAM (art. 31 cpv. 3 lett. a). Viene altresì abrogato il compito di timbrare i moduli di accompagnamento. La procedura di sdoganamento delle merci avviene già ora esclusivamente per via elettronica. Nella dichiarazione doganale occorre anche indicare se si tratta di rifiuti e, se del caso, il metodo di controllo che è possibile applicare secondo il diritto in materia di rifiuti e il numero dell’autorizzazione o dell’accordo. Questi dati consentono un controllo efficace basato sui rischi per cui è possibile rinunciare a un controllo sistematico con timbratura dei moduli di accompagnamento. «Organi doganali» è sostituito con «amministrazione doganale».
Allegato 1: Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera
Il titolo viene modificato perché il modulo di accompagnamento è ora usato anche per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Anche la denominazione dei moduli di accompagnamento dovrà essere adeguata. Mentre nei moduli di accompagnamento elettronico generati con la banca dati dell’UFAM e nei moduli di accompagnamento stampati dalle imprese con il proprio software le modifiche possono essere realizzate abbastanza rapidamente, nelle versioni cartacee del modulo i cambiamenti dovranno essere attuati in occasione della prossima ristampa.
Il numero 1.1 viene completato per specificare che i moduli di accompagnamento svizzeri dovranno essere utilizzati anche per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Il complemento del numero 1.2 tiene conto del fatto che il modulo di accompagnamento contiene anche una casella dove l’impresa di smaltimento riporta la quantità. Questo aspetto è importante perché talvolta le aziende fornitrici non dispongono di una bilancia e indicano solo una stima del peso dei rifiuti. Il peso corretto viene rilevato e registrato dall’impresa di smaltimento. Il numero 1.4 disciplina il rinvio del modulo di accompagnamento e l’obbligo dell’impresa di smaltimento di conservarlo. In futuro questo obbligo si applicherà a tutti i rifiuti che vengono consegnati con modulo di accompagnamento. Anche per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento è possibile avvalersi della deroga per ingenti quantità di rifiuti secondo il numero 2.1.
Allegato 2: Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti
I requisiti del contratto vengono precisati in modo da obbligare espressamente chi riceve i rifiuti a smaltirli entro un anno dalla presa in consegna (n. 1 lett. b e n. 2 lett. b).
8/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043