Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen H371-1493

2. Modifiche

Le modifiche dell’ordinanza possono essere riassunte come segue:

2.1 Obbligo di modulo di accompagnamento per altri rifiuti soggetti a controllo, il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede un insieme di misure organizzative

Gli altri rifiuti soggetti a controllo sono rifiuti il cui smaltimento richiede un numero limitato di misure tecnico-organizzative. Di solito, si tratta di rifiuti generati in grandi quantità, come ad esempio i pneumatici usati o i veicoli fuori uso, che se non trattati correttamente potrebbero danneggiare l’ambiente. Le misure si concentrano sul controllo delle imprese di smaltimento. Queste ultime necessitano di un’autorizzazione di esercizio e devono notificare ogni anno i rifiuti presi in consegna. Per i rifiuti speciali, invece, ogni consegna dall’azienda fornitrice all’impresa di smaltimento deve essere documentata con moduli di accompagnamento. In futuro anche gli altri rifiuti soggetti a controllo devono essere sottoposti all’obbligo di utilizzare i moduli di accompagnamento, se il loro smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede un insieme di misure organizzative. Tutti gli obblighi connessi all’impiego dei moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali si applicano anche agli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Per evitare che circolino moduli di accompagnamento diversi si prevede di adeguare il modulo di accompagnamento precedente per i rifiuti speciali denominandolo «modulo di accompagnamento per rifiuti». Gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento saranno designati nell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti. Questa soluzione permette di risolvere il conflitto di obiettivi menzionato in precedenza tra l’UFAM, alcuni Cantoni e una parte del settore della gestione dei rifiuti.

2.2 Invio elettronico di notifiche nel traffico transfrontaliero di rifiuti

Con la modifica proposta vengono adeguati anche gli obblighi degli esportatori e delle imprese di smaltimento in Svizzera. L’esportatore non deve più consegnare una copia del modulo di accompagnamento alla dogana svizzera, bensì notificare il trasporto per via elettronica sulla banca dati messa a disposizione dall’UFAM. In questo modo, le autorità doganali non devono più rispedire il modulo di accompagnamento per posta. Le imprese svizzere che ricevono dei rifiuti provenienti dall’estero ai fini dello smaltimento confermano la ricezione dei rifiuti e il loro smaltimento rispettoso dell’ambiente sulla banca dati dell’UFAM. Inoltre si vogliono creare le basi giuridiche necessarie per uno scambio dei dati con autorità e imprese con sede all’estero, se le condizioni tecniche lo consentono e le autorità competenti lo convengono.

3. Basi giuridiche della revisione

Le modifiche si basano sull’articolo 30f capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb, RS 814.01), secondo la quale il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali) e sull’articolo 30g LPAmb, in virtù del quale il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l’articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

4. Rapporto con la legislazione europea

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti prevede fondamentalmente lo scambio elettronico di dati nell’ambito dei movimenti transfrontalieri. Gli standard necessari all’attuazione non sono per contro ancora stati definiti. Sono invece abbastanza avanzati i lavori relativi al progetto EUDIN1, a cui partecipano Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. La Commissione europea ha commissionato uno studio finalizzato a valutare i sistemi nazionali vigenti e a elaborare proposte sullo scambio elettronico dei dati. Nell’elaborazione dello studio è stata consultata anche la Svizzera.

1 European Data Interchange for Waste Notification Systems: http://www.eudin.org 4/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043