Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/151: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen H371-1493

La modifica comporta solo lievi ripercussioni per le imprese di smaltimento svizzere che ricevono rifiuti dall’estero ai fini dello smaltimento. Già ora queste imprese notificano infatti i rifiuti speciali ricevuti e gli altri rifiuti soggetti a controllo direttamente nella banca dati dell’UFAM. A questi si aggiungono gli altri rifiuti soggetti a controllo nel traffico transfrontaliero. Se la conferma della ricezione e dello smaltimento dei rifiuti può essere inviata per via elettronica, non è più necessario spedire i moduli di accompagnamento alle imprese e alle autorità estere.

Parte 2: Commento alle singole modifiche

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento

L’attuale capoverso 2 lettera b diventa la lettera c ed è completato con la menzione «senza obbligo di modulo di accompagnamento». La lettera b definisce gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento.

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 1: Consegna di rifiuti

Art. 6 Obbligo di modulo di accompagnamento

Anche per la consegna di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento devono essere utilizzati dei moduli di accompagnamento. Il capoverso 1 viene completato in questo senso. Poiché l’obbligo di modulo di accompagnamento non si applica più esclusivamente ai rifiuti speciali, occorre adeguare anche il titolo dell’articolo.

Sezione 2: Ricezione di rifiuti

Art. 10 Rilascio dell’autorizzazione

I servizi cantonali registrano già attualmente i rifiuti e i metodi di smaltimento autorizzati nella banca dati dell’UFAM, tanto più che questi dati sono indispensabili per il controllo delle aziende. Di norma queste indicazioni sono sufficienti all’UFAM per l’espletamento dei suoi compiti. L’UFAM può quindi rinunciare alla copia dell’autorizzazione secondo il capoverso 4. Se necessario, in casi specifici l’UFAM può richiederne una copia al servizio cantonale.

Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti con obbligo di modulo di

accompagnamento

Il controllo al momento della ricezione viene esteso dai rifiuti speciali agli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento. Di conseguenza occorre completare i capoversi 1 e 4.

Art. 12 Obblighi di notifica

Per gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento si applicano gli stessi obblighi di notifica come per i rifiuti speciali. I capoversi 1 e 3 vengono adeguati di conseguenza. Gli obblighi di notifica di cui al capoverso 2 valgono solo per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento.

Sezione 3: Trasporto di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento

Art. 13

Gli obblighi dei trasportatori di cui al capoverso 1 non si riferiscono solo ai rifiuti speciali ma anche a tutti i rifiuti che vengono consegnati con moduli di accompagnamento. Il titolo della sezione viene completato di conseguenza.

6/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043