Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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Compendio

All’indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d’imposta ha acquistato importanza e l’attenzione di un’ampia parte della comunità internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (standard sullo scambio automatico di informazioni). In occasione dell’assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, pressoché 100 Paesi si sono dichiarati favorevoli all’introduzione del nuovo standard internazionale. Alcuni di essi hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio automatico di informazioni nel 2017, altri, tra cui la Svizzera, nel 2018, fatte salve le procedure legislative interne. Durante il vertice del gruppo dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20), svoltosi il 15 e il 16 novembre 2014 a Brisbane, i capi di Stato e di governo hanno sottolineato la necessità di introdurre lo scambio automatico di informazioni in tempi brevi.

Il nuovo standard internazionale prevede che gli istituti finanziari e determinati strumenti di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti imponibili all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. Esse vengono trasmesse automaticamente, di norma una volta all’anno, alle autorità fiscali, che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.

La Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard internazionale. Il Consiglio federale si è adoperato affinché lo standard soddisfacesse requisiti elevati per quanto concerne la protezione dei dati e il principio di specialità, garantisse la reciprocità e prevedesse norme affidabili per l’accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede. Lo standard soddisfa tali principi ed è quindi in linea con le direttive del Consiglio federale.

L’attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni seguirà modalità diverse nelle varie Giurisdizioni. Alcune di esse dispongono già di una base giuridica sufficiente e necessitano soltanto di un accordo tra le autorità competenti delle Giurisdizioni interessate. Altre, tra cui la Svizzera, devono dapprima creare le basi giuridiche necessarie. Per la Svizzera ciò significa quanto segue.

• La Convenzione conclusa tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) all’articolo 6 prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambino automaticamente informazioni. Unitamente a un ulteriore accordo, l’articolo 6 costituisce pertanto la base legale di diritto internazionale per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013. La Convenzione è oggetto di un progetto di legge separato.

• L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) costituisce l’accordo che consente di attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni conformemente all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’MCAA, oggetto dell’avamprogetto in esame, è stato firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014. Esso prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle regole definite nella Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni relative ai conti finanziari (Norma comune di dichiarazione, NCD), sviluppata dall’OCSE quale parte integrante dello standard sullo scambio automatico di informazioni. Per questa ragione la NCD è allegata all’MCAA. Entrambi i testi devono essere sottoposti all’Assemblea federale per approvazione.

• La firma dell’MCAA non pregiudica la scelta delle Giurisdizioni con cui applicare lo scambio automatico di informazioni, poiché l’attivazione bilaterale dello standard con una determinata Giurisdizione deve essere sottoposta separatamente all’Assemblea federale per approvazione.

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