Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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gono di una piazza finanziaria. Soltanto i Paesi in sviluppo, privi di una piazza finanziaria, devono poter introdurre lo standard in un secondo tempo. A tale riguardo, gli Stati del G20 hanno dichiarato la necessità di sostenere gli sforzi intrapresi dai Paesi in sviluppo per introdurre lo standard.
Le aspettative internazionali circa un’attuazione rapida e globale dello standard sullo scambio di informazioni hanno trovato appoggio nella richiesta rivolta dagli Stati membri del G20 al Forum globale, affinché quest’ultimo sorvegli l’attuazione dello standard. Come per lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale è chiamato a effettuare un esame degli Stati volto ad accertare che abbiano creato le basi giuridiche necessarie e le attuino correttamente. Il Forum globale si compone di 124 Stati4 e può sottoporre a un esame anche Stati non membri. Nel 2016 intende avviare i primi esami di Paesi allo scopo di accertare l’emanazione delle basi giuridiche necessarie. In un secondo tempo dovranno essere integrate da un esame riguardante l’attuazione pratica.
Posizione della Svizzera
Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all’OCSE, allo sviluppo di uno standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni inteso a garantire la conformità sotto il profilo fiscale. Lo standard doveva essere unico e internazionale e soddisfare requisiti elevati per quanto concerne il rispetto del principio di specialità e la protezione dei dati, assicurare la reciprocità e prevedere norme affidabili per l’accertamento degli aventi economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi i trust e le società di sede. In seguito la Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni.
Poiché lo standard sviluppato dall’OCSE è in linea con le direttive del Consiglio federale (cfr. cap. 1.3), la Svizzera ha appoggiato la dichiarazione adottata in occasione del Consiglio dell’OCSE a livello ministeriale del 6 e 7 maggio 2014 e l’adozione definitiva dello standard in seno al Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014. In risposta all’invito summenzionato, nel mese di ottobre del 2014 il Consiglio federale ha comunicato al Forum globale che la Svizzera intende introdurre le basi giuridiche necessarie all’attuazione dello standard nei tempi previsti, affinché gli istituti finanziari svizzeri possano iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all’estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018. L’8 ottobre 2014, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e dei Cantoni, il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione con gli Stati partner volti a introdurre lo standard dell’OCSE.
I mandati adottati dal Consiglio federale prevedono i seguenti punti principali:
• condurre negoziati con l’UE sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni;
• riguardo all’attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), condurre negoziati con gli USA su un Accordo FATCA secondo il modello 1. Con il nuovo Accordo i dati tra le autorità competenti verrebbero scambiati automaticamente e su base reciproca;
• avviare negoziati sullo scambio automatico di informazioni con altri Paesi. In una prima fase vengono presi in considerazione Paesi con cui esistono strette relazioni economiche e politiche e che, laddove opportuno, mettono a disposizione dei propri contribuenti un’adeguata possibilità di regolarizzazione.
Anche l’attuazione concreta dello standard sullo scambio automatico di informazioni assume notevole importanza. La Svizzera continuerà a partecipare attivamente a tale scopo ai lavori dell’OCSE e del Forum globale.
Procedure per l’attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni
L’attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni seguirà modalità diverse in ogni Giurisdizione. In alcune Giurisdizioni costituiscono già una base giuridica sufficiente la clausola sullo scambio di informazioni contenuta nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) oppure la Convenzione sull’assistenza amministrativa. Tali Giurisdizioni possono attivare lo scambio automatico
4 Cfr. sito web del Forum globale (http://www.oecd.org/fr/sites/forummondialsurlatransparenceetlechangederenseignementsadesfinsfiscales/membresduforummondial.htm).
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