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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3Le unità d’irradiazione devono, in termini di sicurezza, parametri operativi e prestazioni, essere conformi allo stato della scienza e della tecnica. Di conseguenzasi devono tenere conto delle norme internazionali pertinenti, in particolare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e le norme armonizzate a livello europeo.
Art. 3 Certificato di sorgente
Il fornitore deve allegare a ogni sorgente medica un certificato di sorgente, redatto dal fabbricante, contenente almeno i seguenti dati:
a. classificazione ISO sulla base di una prova di omologazione;
b. radionuclide, forma fisica e chimica, attività, tipo e dimensioni dell’involucro, data di fabbricazione e di misurazione;
c. risultati dell’esame di ermeticità e certificazione dell’assenza di contaminazione.
Art. 4 Deroghe
In singoli casi, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può concedere deroghe su domanda alle disposizioni della presente ordinanza, se:
a. l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica lo richiedono nel caso di un’innovazione tecnica o di una speciale applicazione; e
b. misure adeguate garantiscono che il rischio radiologico rimane invariato.
Art. 5 Documentazione delle irradiazioni
1Tutti i dati necessari per la determinazione delle dosi assorbite nel corso dei singoli trattamenti d’irradiazione a cui è stato sottoposto un paziente devono essere riportati in un apposito protocollo d’irradiazione. Devono essere riportate anche le dosi derivanti dalla diagnostica per immagini per la pianificazione delle irradiazioni, nonché per i controlli del posizionamento e i controlli a posteriori.
2Il protocollo può essere steso, conservato e gestito con i metodi dell’elaborazione elettronica dei dati, a condizione che l’accesso ai dati sia garantito e che sia esclusa la cancellazione non intenzionale degli stessi.
3I dati devono essere conservati conformemente alle norme vigenti per le cartelle cliniche, ma per almeno 20 anni dopo l’ultima irradiazione.
Art. 6 Coinvolgimento di fisici medici
1Per la messa in esercizio, per la pianificazione delle irradiazioni durante l’applicazione, nonché per il controllo regolare della qualità e della sicurezza delle sorgenti mediche si deve coinvolgere un fisico medico ai sensi dell’articolo 19 ORaP.
2Per ogni tipo di applicazione deve essere disponibile una capacità di lavoro adeguata, tuttavia un minimo del 20 per cento di posto.