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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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volte il livello di licenza di cui all’allegato 3 colonna 10 ORaP, e almeno alla classe di resistenza al fuoco F60 per il deposito di sorgenti sigillate ad alta attività di cui all’allegato 8 ORaP;
b. le singole sorgenti mediche e le unità d’irradiazione devono essere conservate in modo tale che i vincoli della dose ambientale di cui all’articolo 7 non possano essere superati;
c. se più sorgenti radioattive sono immagazzinate nello stesso deposito, esse devono essere disposte in modo tale che la manipolazione di una singola sorgente pregiudichi il meno possibile la schermatura delle altre.
2I luoghi di deposito devono essere designati come tali. Devono essere organizzati come zone controllate o sorvegliate e possono servire esclusivamente al deposito di sorgenti radioattive.
Art. 14 Documentazione relativa alle misure edili di radioprotezione
1Per i locali adibiti all’esercizio di sorgenti mediche si deve presentare all’UFSP, insieme alla domanda di licenza, la documentazione relativa alle misure edili di radioprotezione, corredata dei seguenti dati:
a. pianta e sezione dei locali e delle aree contigue in scala 1:20 o in scala 1:50; devono essere riportati la disposizione delle sorgenti mediche e i punti di riferimento utilizzati per il calcolo delle distanze;
b. tabelle di calcolo secondo l’allegato 4, contenenti i dati riportati negli allegati 2 e 3.
2I piani devono essere presentati nei formati A4 o A3.
3La correttezza della documentazione di radioprotezione deve essere esaminata dal perito in radioprotezione ai sensi dell’articolo 16 della legge del 22 marzo 19915 sulla radioprotezione (LRaP).
Art. 15 Controllo dell’esecuzione della costruzione
Il perito in radioprotezione controlla che l’esecuzione della costruzione avvenga in maniera corretta, conformemente ai piani di radioprotezione approvati.
Capitolo 3: Radioprotezione operazionale
Sezione 1: Misure di carattere generale
Art. 16 Deposito, accesso, inventario delle sorgenti
1Le sorgenti mediche devono essere conservate in luoghi di deposito conformemente all’articolo 13 in modo tale che esse siano accessibili solo alle persone autorizzate a farne uso.