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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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acustico. I requisiti degli apparecchi devono essere conformi a quanto stabilito nell’allegato 6 numero 1.3.
3I locali d’irradiazione all’interno dei quali sono in esercizio dispositivi afterloading devono soddisfare inoltre i seguenti requisiti:
a. la posizione prevista per il lettino del paziente dal piano di radioprotezione deve essere contrassegnata in maniera ben visibile sul pavimento del locale d’irradiazione;
b. all’interno del locale d’irradiazione deve trovarsi un contenitore di piombo appropriato in grado di accogliere, in caso di guasto al sistema di trasporto, la sorgente e il relativo applicatore.
Art. 11 Requisiti dei locali di applicazione
1I locali nei quali l’applicazione delle sorgenti mediche avviene con metodi manuali, in particolare le sale operatorie, devono disporre, insieme ad una sufficiente schermatura delle superfici perimetrali secondo l’articolo 8, di schermi mobili appropriati. Questi devono essere dimensionati in modo tale che, dietro gli stessi, l’intensità di dose ambientale non superi il valore di 25 μSv/h.
2Durante l’applicazione di sorgenti mediche con applicatore si deve disporre di un contenitore schermato appropriato in grado di accogliere, in caso di avaria, la sorgente medica e il relativo applicatore.
Art. 12 Requisiti delle stanze dei pazienti sottoposti a radioterapia
1Le stanze dei pazienti sottoposti a radioterapia devono disporre, oltre che di superfici perimetrali adeguatamente schermate secondo l’articolo 8, di schermi mobili appropriati.
2Nel caso in cui durante una terapia si debbano assistere pazienti immobilizzati a letto, lungo il letto del paziente deve essere posto un pannello schermante fisso alto almeno 110 cm. Questo pannello deve essere dimensionato in modo tale che l’intensità di dose ambientale misurata dietro di esso non superi il valore di 25 μSv/h.
Art. 13 Requisiti dei luoghi di deposito
1I luoghi di deposito delle sorgenti mediche, in particolare locali, armadi, casseforti, contenitori, devono adempiere i seguenti requisiti:
a. devono rispondere almeno ai requisiti corrispondenti alla classe di resistenza al fuoco F30 secondo la direttiva antincendio del 1° gennaio 20154 dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, se l’attività complessiva delle sorgenti mediche depositate è di almeno 100
4 Questa direttiva antincendio (10-15i) e la relativa norma protezione antincendio (1-15i) possono essere richieste all'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), Bundesgasse 20, Casella postale, CH - 3001 Berna oppure consultate gratuitamente su Internet al sito www.vkf.ch (e-mail: [email protected]).