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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Ordinanza del DFI concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina
(OSM)
del … Avamprogetto per la indagine conoscitiva
Il Dipartimento federale dell’interno,
visti gli articoli 24 capoverso 3, 47 capoverso 2, 98 capoverso 4, 101, 103 capoverso 2, 111 capoverso 2, 112 capoverso 2 e 114 dell’ordinanza del …1 sulla radioprotezione (ORaP),
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo, campo d’applicazione, definizioni
1La presente ordinanza si prefigge di provvedere alla protezione dalle radiazioni ionizzanti di pazienti, utilizzatori e terzi durante la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate a scopo diagnostico e terapeutico in medicina e in veterinaria (sorgenti mediche).
2Per l’immissione in commercio di sorgenti radioattive sigillate si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 20012 relativa ai dispositivi medici (ODmed).
3Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato 1 ORaP nonché all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 2 Tecnica di costruzione, contrassegno ed esame delle sorgenti
mediche
1Tecnica di costruzione, contrassegno ed esame delle sorgenti mediche devono essere conformi a quanto stabilito negli articoli 105–107 ORaP.
2Il fornitore di sorgenti mediche e di unità d’irradiazione per uso medico deve tenere a disposizione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i documenti relativi alla tecnica di costruzione rilevanti ai fini della radioprotezione.