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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3In singoli casi l’autorità di vigilanza ordina un maggiore coinvolgimento di fisici medici rispetto a quanto prescritto nel capoverso 2 qualora l’esperienza o lo stato della scienza e della tecnica e i rimanenti principi della radioprotezione lo richiedano.
4Nel singolo caso l’autorità di vigilanza può autorizzare il coinvolgimento di un numero inferiore di fisici medici rispetto a quanto prescritto al capoverso 2 qualora misure idonee garantiscano che il rischio radiologico rimanga equivalente.
5Il titolare della licenza deve stabilire per scritto i compiti e le competenze del fisico medico. Deve esserne assicurata e disciplinata per scritto la supplenza.
Capitolo 2: Misure edili di radioprotezione e attrezzatura
Art. 7 Vincoli per la dose ambientale
1Nelle aree contigue ai locali nei quali sono impiegate o immagazzinate sorgenti mediche, le dosi ambientali non devono superare in nessun punto i valori seguenti:
a. 0,02 mSv in una nei luoghi dove persone non esposte professionalsettimana mente a radiazioni possono sostare per lungo tempo oppure senza che il titolare della licenza ne possa controllare la presenza;
b. 0,1 mSv in una nei luoghi dove possono sostare solo persone settimana esposte professionalmente a radiazioni o che non sono destinati a una sosta prolungata.
2Nei luoghi dove non possono sostare persone durante l’applicazione delle sorgenti mediche, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione.
Art. 8 Calcolo delle schermature
1Gli elementi costruttivi perimetrali dei locali all’interno dei quali sono utilizzate o immagazzinate sorgenti mediche devono essere dimensionati in modo che, considerati i parametri d’esercizio previsti, i vincoli della dose ambientale di cui all’articolo 7 non siano superati. Si deve tener conto in maniera adeguata dell'azione simultanea di più sorgenti di radiazioni nello stesso punto.
2Le basi di calcolo per il dimensionamento delle necessarie schermature figurano agli allegati 2 e 3.
3Se, nel caso di applicazioni speciali, gli allegati 2 e 3 portano a un risultato errato, le basi di calcolo applicabili devono essere stabilite nel singolo caso in base all’esperienza e allo stato della scienza e della tecnica.