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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 21 Eliminazione

Le sorgenti mediche non più utilizzate devono essere destinate alla riutilizzazione oppure smaltite come scorie radioattive conformemente alle disposizioni in materia.

Art. 22 Trasporto di sorgenti mediche all’interno dell’area aziendale

1Durante il trasporto all’interno dell’area aziendale, le sorgenti mediche devono essere direttamente sorvegliate in permanenza oppure si deve garantire che non siano accessibili a persone non autorizzate. Occorre garantire che terzi non vengano a trovarsi inutilmente esposti a radiazioni.

2L’imballaggio o il contenitore devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. devono essere dotati all’esterno di segnali di pericolo riconoscibili con chiarezza secondo l’allegato 5 ORaP;

b. devono schermare le radiazioni in modo tale che l’intensità di dose ambientale, misurata alla distanza di 1 m dalla superficie esterna, non superi il valore di 0,1 mSv/h e, sulla superficie stessa, il valore di 2 mSv/h;

c. non possono presentare sulla superficie esterna nessuna contaminazione trasmissibile superiore ai valori fissati nell’allegato 3 colonna 12 ORaP.

3In casi singoli, i trasporti possono essere eseguiti anche senza l’imballaggio o il contenitore di cui al capoverso 2, a condizione che il perito in radioprotezione competente abbia dato il proprio consenso e che la radioprotezione sia garantita.

4In caso di consegna o di spedizione di sorgenti mediche, il cui imballaggio o contenitore rispetti le prescrizioni per i trasporti all’esterno dell’area aziendale, non devono essere adottate misure aggiuntive per il trasporto all’interno dell’area aziendale in vista dell’osservanza dei requisiti di cui al capoverso 2 lettera b.

5Ai trasporti all’esterno dell’area aziendale si applica l’articolo 113 ORaP.

Art. 23 Radioprotezione all’interno dell’azienda

1Il titolare della licenza provvede affinché siano emanate istruzioni scritte in materia di radioprotezione, in particolare quelle concernenti le misure di primo intervento e le regole di comportamento in caso di incidente. Le istruzioni devono essere continuamente adeguate alle condizioni attuali e devono essere consegnate o rese facilmente accessibili a tutte le persone che manipolano sorgenti mediche.

2Le persone di nuova assunzione devono, prima di prendere servizio, essere istruite da un perito responsabile della protezione, nel campo di attività corrispondente, sulle regole correnti e fondamentali della radioprotezione.

3Il personale di pulizia può lavorare all’interno delle zone controllate solo se è stato in precedenza istruito da una persona con formazione in radioprotezione.

4Il perito in radioprotezione sorveglia e controlla periodicamente l’osservanza delle prescrizioni in materia di radioprotezione nell’azienda e l’applicazione di una tecnica di lavoro appropriata.