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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 24 Istruzioni per il corpo dei pompieri
Il corpo dei pompieri competente deve essere informato per scritto dal titolare della licenza su:
a. l’ubicazione delle zone controllate e sorvegliate;
b. la presenza di sorgenti radioattive;
c. eventuali procedure particolari che il corpo dei pompieri deve seguire in caso di incendio.
Art. 25 Limitazione di permanenza durante l’irradiazione
La permanenza di persone in prossimità di pazienti sottoposti a radioterapia deve essere limitata, durante il trattamento, al minimo assoluto. Nei trattamenti con l’impiego di unità d’irradiazione nessuno, all’infuori del paziente, può trovarsi all’interno del locale d’irradiazione.
Art. 26 Garanzia della qualità
1Il titolare della licenza provvede all’applicazione regolare di un programma di garanzia della qualità che comprenda tanto gli aspetti medici del trattamento di irradiazione quanto quelli specificamente connessi agli apparecchi e alla fisica medica.
2Si deve tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica. A tal fine si devono tenere conto:
a. delle norme nazionali e internazionali pertinenti e le raccomandazioni delle organizzazioni specializzate nazionali e internazionali;
b. delle guide dell’UFSP.
3Per l’esecuzione dei controlli di qualità tecnici si deve tenere conto dei requisiti di cui all’allegato 5.
Sezione 2: Applicazione di sorgenti mediche senza unità d’irradiazione
Art. 27 Preparazione dell’applicazione, controlli di qualità
1Prima dell’applicazione delle sorgenti mediche è necessario controllare la loro attività con un apparecchio di misura appropriato secondo l’allegato 6 numero 1.1.
2Il titolare della licenza provvede affinché vengano eseguiti controlli di qualità regolari secondo l’allegato 5 numero 1.
3I risultati dei controlli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere riportati in un protocollo.