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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 28 Soggiorno e ricovero dei pazienti sottoposti a trattamento
1Se l’intensità di dose ambientale a 1 m di distanza dal paziente supera il valore di 5 μSv/h, questi deve essere separato dai pazienti non trattati con sorgenti mediche e ricoverato in una stanza di terapia convenientemente schermata. L’autorità di vigilanza può concedere deroghe.
2I pazienti sottoposti a radioterapia devono essere ricoverati in stanze separate, isolati dagli altri pazienti non trattati con sorgenti mediche, per tutto il tempo in cui possono verificarsi esposizioni inammissibili di terze persone, secondo i valori limite indicati dall’ORaP.
Art. 29 Dimissione di pazienti
1I pazienti trattati con sorgenti mediche senza unità d’irradiazione possono essere dimessi dalla zona controllata o sorvegliata o dall’ospedale solo se è possibile dimostrare, in base ad un controllo eseguito con un appropriato apparecchio di misura delle radiazioni, che sul loro corpo o al suo interno, non si trovano più sorgenti. I risultati delle misure devono essere riportati in un protocollo.
2Qualora pazienti in trattamento con sorgenti mediche debbano essere dimessi con le sorgenti ancora all’interno del loro corpo ci si deve assicurare che l’esposizione alle radiazioni non superi il valore di 5 mSv in un anno per il personale curante non professionale e di 1 mSv in un anno per le altre persone.
3La dimissione secondo il capoverso 2 necessita l’approvazione dell’UFSP. Il medico responsabile deve farne preventivamente richiesta e dimostrare, ad esempio facendo riferimento alla situazione personale del paziente, alla valutazione approssimata delle dosi a cui sono esposte le persone in prossimità del paziente o alle regole di comportamento ordinate, che i familiari e altri terzi non sono in pericolo o che non possono trovarsi esposti a radiazioni inammissibili secondo i valori limiti dell’ORaP.
4Per le dimissioni secondo il capoverso 2 di pazienti sottoposti a terapia alla prostata con impianto permanente di semi di I-125 non è necessaria l’approvazione dell’UFSP di cui al capoverso 3.
5La massima esposizione alle radiazioni delle persone di cui al capoverso 2 è da considerarsi rispettata se i vincoli della dose ambientale di 5 μSv all’ora a 1 m di distanza dal paziente di cui al capoverso 4 non viene superato al momento della sua dimissione.
6Prima della dimissione secondo il capoverso 2, il medico responsabile è tenuto a spiegare al paziente, nel corso di un colloquio personale, le regole di comportamento necessarie concernenti la radioprotezione dei familiari e di altre persone. Al paziente è consegnato un promemoria, con relativa spiegazione, che informa sulla terapia seguita e sulle regole da rispettare per un determinato periodo di tempo.