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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 227Fedlex · Progetto
2Il titolare della licenza provvede alla tenuta di un inventario delle sorgenti e al suo costante aggiornamento.
3Il titolare della licenza provvede affinché, immediatamente dopo aver concluso il trattamento di un paziente, tutte le sorgenti mediche non fissate ad una unità d’irradiazione siano conservate di nuovo conformemente al capoverso 1. Nel far questo, ogni volta si deve controllare che l’inventario sia completo. Questa disposizione non si applica alle sorgenti mediche che rimangono nel corpo del paziente dopo il trattamento.
Art. 17 Sicurezza delle sorgenti sigillate ad alta attività
1Il titolare della licenza garantisce con misure appropriate che le sorgenti sigillate ad alta attività siano al sicuro da sottrazione e interventi non autorizzati. Le misure di sicurezza devono essere stabilite da un piano di sicurezza approvato dall’autorità preposta al rilascio della licenza.
2Il titolare della licenza garantisce con misure appropriate che l’accesso alle sorgenti sigillate ad alta attività sia consentito solo alle persone autorizzate.
3Le informazioni sensibili per la sicurezza di sorgenti sigillate ad alta attività devono essere protette con misure tecniche e amministrative dall’accesso non autorizzato.
4La presenza e l’integrità delle sorgenti sigillate ad alta attività deve essere controllata regolarmente. La periodicità deve essere stabilita nel piano di sicurezza.
Art. 18 Apparecchi di misura
1Per la manipolazione di sorgenti mediche devono essere disponibili, in qualsiasi momento e per ogni settore di applicazione, apparecchi di misura appropriati secondo l’allegato 6 numero 1.
2Gli apparecchi di misura di cui al capoverso 1 devono essere controllati regolarmente secondo l’allegato 6 numero 2.
Art. 19 Controllo dell’ermeticità e della contaminazione
1Almeno una volta l’anno si deve controllare, con metodi appropriati, l’ermeticità delle sorgenti mediche, ossia la contaminazione che queste potrebbero provocare.
2I metodi d’esame e i risultati ottenuti devono essere riportati in un protocollo.
Art. 20 Obbligo di notifica
La notifica ai sensi dell’articolo 33 ORaP deve avvenire immediatamente in caso di perdita o danneggiamento di sorgenti mediche e prima che l’operazione venga intrapresa in caso di eliminazione, sostituzione o cambiamento del luogo di conservazione.