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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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e. garantisce un adempimento dei compiti irreprensibile; segnatamente il personale non è esposto ad alcuna influenza che porti a conflitti d’interesse nell’esercizio delle sue attività.
3Qualora un servizio di dosimetria individuale sia accreditato per l’esercizio di tale attività, i presupposti di cui al capoverso 2 lettera a e lettere c–e sono considerati soddisfatti.
Art. 81 Procedura e validità del riconoscimento
1L’autorità di riconoscimento stabilisce, mediante un’ispezione e un esame tecnico, se un servizio di dosimetria individuale soddisfa i presupposti per il riconoscimento. Essa può affidare tale incarico a terzi.
2Il riconoscimento può essere rilasciato per cinque anni al massimo.
Art. 82 Autorità di riconoscimento
1Il riconoscimento è di competenza:
a. dell’UFSP, se il servizio di dosimetria intende operare, completamente o in massima parte, nel suo settore di vigilanza o in quello della Suva;
b. dell’IFSN, se il servizio di dosimetria intende operare, completamente o in massima parte, nel suo settore di vigilanza.
2Nel caso in cui un servizio di dosimetria individuale intendesse operare in diversi settori di vigilanza, le autorità di riconoscimento concordano quale autorità deve essere competente per il relativo riconoscimento.
3Le autorità di riconoscimento non possono gestire un servizio di dosimetria individuale.
Art. 83 Obblighi di comunicazione del servizio di dosimetria individuale
Il servizio di dosimetria individuale è tenuto a:
a. comunicare, entro un mese dalla scadenza del periodo di sorveglianza, i dati di cui all’articolo 87:
1. al titolare della licenza,
2. all’operatore di aeromobili per il personale di volo,
3. al registro centrale delle dosi (art. 86) in una forma prescritta dall’UFSP,
4. direttamente all’IFSN i dati che rientrano nel suo ambito di vigilanza.
b. Se è superata una soglia di notifica per periodo di sorveglianza di cui
all’articolo 76, il servizio di dosimetria individuale lo comunica al titolare della licenza e all’autorità di vigilanza al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la ricezione del dosimetro.
c. Se sussiste il sospetto di superamento di un limite di dose, il servizio di dosimetria individuale comunica il risultato entro un giorno lavorativo al titolare della licenza o, per il personale di volo, all’operatore di aeromobili, e