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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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all’autorità di vigilanza. Esso informa anche la Suva, se si tratta di un lavoratore dipendente.
d. Per i servizi di dosimetria individuale riconosciuti dall'IFSN, quest'ultimo emana una direttiva per le comunicazioni.
Art. 84 Ulteriori obblighi del servizio di dosimetria individuale
1Il servizio di dosimetria individuale è tenuto a conservare i valori delle dosi, le generalità delle persone interessate e tutti i dati originali necessari per effettuare un calcolo a posteriori delle dosi da dichiarare, per due anni dopo averli trasmessi al registro centrale delle dosi.
2Il servizio è tenuto a partecipare a proprie spese a misurazioni comparative, secondo le istruzioni dell’autorità di riconoscimento.
3Se un servizio di dosimetria individuale intende cessare la propria attività deve comunicarlo, con almeno sei mesi di anticipo, all’autorità di riconoscimento, ai propri mandanti e alle autorità di vigilanza competenti per essi.
4Il servizio di dosimetria individuale che cessa la sua attività trasmette i suoi dati archiviati ai nuovi servizi di dosimetria individuale designati dai propri mandanti.
5In casi straordinari l’autorità di riconoscimento stabilisce la procedura.
6Se un mandante disdice il rapporto di mandato con il servizio di dosimetria individuale, quest’ultimo è tenuto a rendere attento il mandante sui suoi obblighi in qualità di titolare della licenza di cui all’articolo 77 e a informare l’autorità di vigilanza in merito alla disdetta.
Art. 85 Obbligo del segreto e protezione dei dati
Il servizio di dosimetria individuale è autorizzato a comunicare le generalità e i valori di dose delle persone sottoposte alla dosimetria soltanto:
a. alla persona stessa sottoposta a dosimetria;
b. al titolare della licenza;
c. all’operatore di aeromobili per il personale di volo;
d. all’autorità di vigilanza;
e. all’autorità preposta al rilascio delle licenze;
f. al registro centrale delle dosi.
Sezione 5: Registro centrale delle dosi
Art. 86 Autorità preposta, scopo, disciplinamento
1L’UFSP tiene un registro centrale delle dosi.
2Il registro centrale delle dosi ha per scopo: