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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 168 Riconoscimento dei servizi di misurazione del radon

1Le misurazioni del radon devono essere eseguite da servizi di misurazione del radon riconosciuti.

2L’UFSP riconosce un servizio di misurazione del radon se:

a. dispone del personale specializzato e dei sistemi di misurazione necessari per adempiere correttamente i compiti assegnatigli; e

b. garantisce un adempimento irreprensibile dei suoi compiti, e segnatamente che non sussista alcun conflitto di interesse.

3L'UFSP limita il riconoscimento a cinque anni al massimo

4Il DFGP disciplina i requisiti tecnici dei sistemi di misurazione e le procedure per mantenerne la stabilità.

Art. 169 Obblighi dei servizi di misurazione del radon

I servizi di misurazione riconosciuti sono tenuti:

a. ad attenersi ai protocolli di misurazione prescritti;

b. a immettere i loro dati nella banca dati sul radon entro due mesi dalla conclusione della misurazione;

c. a notificare all’autorità competente di cui all'articolo 167 ogni superamento del livello di riferimento del radon di cui all’articolo 164 capoverso 2 come pure del valore soglia di cui all’articolo 165, al più tardi al momento della registrazione nella banca dati sul radon.

Art. 170 Consulenti in materia di radon

1I consulenti in materia di radon sostengono e consigliano committenti, professionisti del settore edile e proprietari nell’attuazione di misure preventive di protezione contro il radon e risanamenti radon, conformemente allo stato della tecnica.

2I consulenti in materia di radon che hanno ricevuto una formazione e un perfezionamento secondo l’articolo 20 lettera c e che operano in Svizzera sono inseriti su richiesta in una lista che l’UFSP è tenuto a pubblicare.

Art. 171 Banca dati sul radon

1L’UFSP gestisce una banca dati centralizzata sul radon. Esso vi memorizza i dati necessari a valutare costantemente l’esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e ad acquisire conoscenze statistiche e scientifiche.

2Nella banca dati centralizzata sul radon sono memorizzati i seguenti dati:

a. ubicazione dell’edificio (coordinate, numero di particella);

b. indicazioni sull’edificio;

c. indicazioni sul locale;

d. misurazioni;

e. dati concernenti il risanamento;