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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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2L'ulteriore uso di questi oggetti è consentito se per esso sussiste una giustificazione nel quadro di una licenza secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera d.

Sezione 3: Siti

Art. 161 Siti potenzialmente contaminati

1L’UFSP tiene un inventario dei siti di cui all’articolo 159 capoverso 1 lettera c potenzialmente contaminati e a tale scopo registra i seguenti dati:

a. informazioni sull’ubicazione del sito (coordinate, numero di particella);

b. informazioni sull’attività precedente e il periodo in cui è stata svolta;

c. indicazioni relative all’edificio (se disponibili);

d. dati dell’ispezione;

e. decisione di risanamento e relative scadenze nonché risultati delle misurazioni di declassamento dopo il risanamento, comprese eventuali limitazioni;

f. dati relativi al proprietario e all'utilizzatore del sito (nome, indirizzo, numero postale di avviamento, località).

2Per adempiere i compiti assegnati loro, hanno accesso ai dati dell’inventario:

a. i collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP;

b. i collaboratori del Settore Fisica della Suva; hanno accesso mediante procedura di richiamo.

3I dati rimangono archiviati nell’inventario al massimo per 100 anni dalla conclusione del risanamento. Scaduto questo termine, si propone all’Archivio federale di custodirli.

Art. 162 Ispezione di siti

1Quando non si può escludere un pericolo per l’essere umano e l’ambiente dovuto a radiazioni ionizzanti, l’UFSP ordina un’ispezione dei siti individuati di cui all’articolo 156. Ne informa preventivamente il Cantone e il Comune interessato.

2Il proprietario e l’utilizzatore sono tenuti a consentire all’UFSP di accedere ai siti interessati ai fini dell’ispezione.

3L’UFSP stabilisce la procedura di ispezione ed effettua le ispezioni.

4Può affidare a terzi l’incarico di eseguire le ispezioni.

Art. 163 Risanamento di siti

1Sulla base dell’ispezione, l’UFSP valuta la dose efficace per le persone che possono trovarsi nell’edificio. Informa queste ultime, il proprietario nonché l’utilizzatore del sito, il Cantone e il Comune dei risultati dell’ispezione.

2Se la dose è inferiore al livello di riferimento fissato secondo l’articolo 158 capoverso 1, il sito può essere declassato.