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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3Se la dose supera il livello di riferimento, sono necessari i seguenti provvedimenti:
a. L’UFSP dichiara il sito radiologicamente contaminato. Questo viene iscritto nel registro fondiario.
b. il proprietario del sito interessato deve incaricare una ditta con relativa licenza di effettuare i provvedimenti di risanamento necessari, annunciando all’UFSP la data d’inizio dei lavori.
c. L’autorità di vigilanza:
1. sorveglia i lavori di risanamento e può ordinare misure per la protezione dei lavoratori interessati e dell’ambiente;
2. provvede allo smaltimento delle sorgenti radioattive rimosse durante il risanamento e del materiale contaminato come rifiuti secondo gli articoli 119–134.
3. concede il nulla osta per il sito, se il livello di riferimento è rispettato.
4I costi del risanamento e dello smaltimento sono a carico di chi ha causato il rischio derivante dal sito contaminato. Se è stato causato da più persone, queste assumono i costi dei provvedimenti di risanamento proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo i costi sono a carico di colui che con il suo comportamento ha causato il provvedimento.
5Chi è implicato soltanto come proprietario del sito non sostiene alcun costo se non poteva essere a conoscenza della contaminazione applicando la necessaria diligenza.
6Se il proprietario non è esonerato dall'assunzione dei costi secondo il capoverso 5, nel calcolo della parte dei costi a suo carico si tiene conto segnatamente del fatto che:
a. fosse già responsabile del sito al momento della contaminazione e avesse potuto impedirla;
b. risponde per la quota di danno derivante dal suo predecessore legale;
c. ha ricavato o ricavi dalla contaminazione o dal risanamento un vantaggio economico non irrilevante.
7La Confederazione assume la parte dei costi a carico dei responsabili che non possono essere individuati, che risultano insolventi o che sono stati sgravati o esonerati dai costi.
Capitolo 3: Radon
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 164 Livello di riferimento del radon
1Il livello di riferimento del radon corrisponde alla concentrazione di radon il cui superamento esige l’adozione di provvedimenti secondo gli articoli 175-177.