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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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2Per la concentrazione di radon nei locali negli edifici, si applica un livello di riferimento del radon di 300 Bq/m3, calcolato come media annua. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 165.
Art. 165 Valore soglia nel luogo di lavoro
1Il valore soglia corrisponde alla concentrazione di radon il cui superamento esige l’adozione di provvedimenti immediati secondo l’articolo 177.
2Si applica un valore soglia di 1000 Bq/m3 per le concentrazioni di radon:
a. nei luoghi di lavoro situati in edifici esistenti, se l’ultima licenza edilizia è stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza;
b. nei luoghi di lavoro a rischio radon di cui all’articolo 174.
Art. 166 Servizio tecnico e d’informazione sul radon e Piano di azione radon
1L’UFSP gestisce un servizio tecnico e d’informazione sul radon.
2Il servizio svolge in particolare i seguenti compiti:
a. attua il Piano di azione radon del Consiglio federale;
b. formula periodicamente raccomandazioni sulle misure di protezione e sostiene i Cantoni nella loro attuazione;
c. informa e offre consulenza ai Cantoni, ai proprietari di case, ai locatari, ai professionisti del settore edile e di altri ambienti interessati;
d. offre consulenza alle persone e ai servizi interessati sulle misure di protezione adeguate;
e. elabora periodicamente all’attenzione dei Cantoni una panoramica sugli edifici misurati;
f. riconosce e vigila sui servizi di misurazione del radon di cui all’articolo 168;
g. pubblica un elenco dei consulenti in materia di radon di cui all’articolo 170 capoverso 2;
h. acquisisce le basi scientifiche necessarie per l’applicazione delle misure di protezione contro il radon;
i. valuta periodicamente le ripercussioni delle misure di protezione e avvia gli adeguamenti necessari.
3L’UFSP può incaricare terzi di svolgere la consulenza di cui al capoverso 2 lettera d.
Art. 167 Competenza
Per l’esecuzione delle misure di protezione contro il radon sono competenti:
a. nei locali abitativi e di soggiorno, soprattutto nelle scuole e nelle scuole dell’infanzia: i Cantoni;
b. nei luoghi di lavoro: le autorità di vigilanza.