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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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d. i siti di deposito di sorgenti radioattive.

2All’interno delle zone controllate e sorvegliate le dosi ambientali e le contaminazioni di intensità elevata devono essere contrassegnate e segnalate. Se necessario, la permanenza all’interno di questi settori deve essere specialmente controllata e limitata.

Art. 42 Metodi di lavoro e comportamento

Tutte le operazioni di lavoro con sorgenti radioattive sono organizzate in modo da evitare per quanto possibile ogni rischio di contaminazione delle persone e degli oggetti, di incorporazioni nonché di dosi in parti del corpo e nel corpo intero. Allo scopo si applicano i metodi di lavoro di cui all’allegato 3.

Art. 43 Mezzi di protezione individuale

Per la manipolazione di sorgenti radioattive nelle zone controllate o sorvegliate, il titolare della licenza deve mettere a disposizione del personale i mezzi di protezione individuale necessari e provvedere affinché detti mezzi siano adeguati alle attuali conoscenze tecniche e mantenuti in condizioni ineccepibili.

Sezione 2: Misure operative per la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate

Art. 44 Indumenti di lavoro nelle zone di lavoro e nelle zone

1All’interno delle zone di lavoro e delle zone di tipo I-IV tutte le persone sono tenute a indossare adeguati indumenti di lavoro, incluse le calzature.

2Indumenti di lavoro, scarpe o sovrascarpe devono essere indossati separatamente:

a. nelle zone di lavoro di tipo A e B e nelle zone di tipo II o superiore;

b. se la contaminazione superficiale o quella dell’aria all’interno di una zona controllata supera il decuplo dei vincoli riportati all’appendice 3 colonne 11 e 12 ORaP;

c. nei lavori, il cui svolgimento può comportare contaminazioni secondo la lettera b.

3Se necessario, nei casi di cui al capoverso 2 lettere b e c si deve:

a. cambiare la biancheria personale;

b. indossare una tuta protettiva, eventualmente con dispositivo di difesa dell’apparato respiratorio.

4Gli indumenti di lavoro utilizzati separatamente devono essere contrassegnati in modo inequivocabile e non possono essere indossati all’esterno delle corrispondenti zone di lavoro e zone. Gli indumenti di lavoro devono essere conservati in armadi o spogliatoi separati all’interno delle zone di lavoro e delle zone; gli indumenti personali all’esterno delle stesse.