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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 472Fedlex · Progetto

2Se si manipolano sostanze radioattive volatili che possono provocare la contaminazione dell’aria inalata o dell’aria espulsa, l’autorità di vigilanza può esigere l’impiego di apparecchi di misura per il controllo della concentrazione dell’attività nell’aria inalata o nell’aria del locale.

3L’immissione in commercio e il controllo della stabilità di misurazione nonché la portata della garanzia della qualità degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sono retti dall’articolo 101 ORaP.

4Gli strumenti di misurazione, di cui l’immissione in commercio e il controllo non sono disciplinati dall’articolo 101 capoverso 1 ORaP, devono essere calibrati dal produttore o da un altro servizio abilitato, prima della prima utilizzazione.

5Subito dopo la taratura o la calibrazione degli strumenti di misurazione dev’essere stabilito un valore di riferimento per l’esame di stabilità annuale, mediante una sorgente di radiazione appropriata (sorgente di valore di riferimento, sorgente di controllo, sorgente piana). Se la divergenza rispetto al valore di riferimento è superiore al 20 per cento, l’apparecchio deve essere registrato e nuovamente tarato o calibrato secondo i capoversi 3 e 4.

6Il funzionamento degli strumenti di misurazione mobili va controllato giornalmente o prima di ogni utilizzazione. Il controllo del funzionamento contempla almeno un test delle batterie, controlli del valore di fondo e la verifica del funzionamento attraverso una sorgente di radiazione.

Art. 39 Informazione al corpo dei pompieri

Il corpo dei pompieri competente deve essere informato per scritto sulla presenza e sull’ubicazione di sostanze radioattive nonché su un eventuale, particolare modo di procedere in caso di incendio. Devono essere indicati segnatamente:

a. il piano di situazione;

b. il nuclide;

c. l’attività;

d. i contenitori di sorgenti.

Art. 40 Istruzione e sorveglianza del personale di pulizia

Il personale di pulizia può lavorare all’interno delle zone controllate solo se è stato istruito in tal senso da una persona con formazione in radioprotezione e se è posto sotto la sorveglianza di quest’ultima.

Art. 41 Segnalazioni

1Gli accessi alle zone controllate e alle zone sorvegliate devono essere segnalati conformemente all’allegato 8 ORaP, in particolare:

a. le zone di lavoro di cui all’articolo 95 ORaP;

b. le zone di cui all’articolo 96 ORaP;

c. i locali di irradiazione;