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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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5Le persone che indossano durante il lavoro tute protettive con dispositivo di difesa delle vie respiratorie devono essere in collegamento permanente con un’altra persona.

6Concluso un lavoro, deve essere controllata la contaminazione della biancheria e degli indumenti di lavoro, per verificare se il suo grado supera i vincoli CS, di cui all’appendice 3 colonna 12 ORaP, e se la biancheria e gli indumenti di lavoro devono essere decontaminati. È fatto salvo il capoverso 8.

7La biancheria e gli indumenti che presentano valori di contaminazione superiori a quelli fissati all’appendice 3 colonna 12 ORaP non devono essere affidati a lavanderie pubbliche.

8Gli indumenti di lavoro usati, che non possono essere decontaminati al di sotto del vincolo CS, possono essere utilizzati soltanto nelle zone di tipo III e IV e solo d’intesa con l’autorità di vigilanza.

Art. 45 Mobilio e attrezzature nelle zone di lavoro e nelle zone

Nelle zone di lavoro e nelle zone il mobilio deve essere limitato allo stretto necessario. I lavori di decontaminazione devono poter essere eseguiti facilmente. Possono essere installati unicamente gli apparecchi ed i supporti necessari allo svolgimento delle operazioni con le sostanze radioattive. Le superfici di lavoro devono essere liberate da tutti gli oggetti non indispensabili; in particolare, le zone di lavoro e le zone non possono essere impiegate per attività estranee a quelle cui sono destinate.

Art. 46 Applicazione ad animali e piante

Per l’applicazione delle sorgenti radioattive non sigillate agli animali ed alle piante si applicano, oltre alle prescrizioni generali, le disposizioni seguenti:

a. gli escreti, le parti del corpo e i cadaveri degli animali da esperimento contaminati da radioattività, nonché i mezzi di coltura vegetali radioattivi e le parti di piante non più utilizzate, che non possono essere esentati illimitatamente o liberati ai sensi degli articoli 117 e 118 ORaP, devono essere trattati come scorie radioattive (articoli 25–27 della legge del 22 marzo 19914 sulla radioprotezione [LRaP], artt. 125–127 ORaP);

b. le gabbie con animali contenenti sostanze radioattive e le colture vegetali con mezzi di coltura contrassegnati come radioattivi devono essere manipolate e immagazzinate all’interno di aree controllate.

Art. 47 Somministrazione di sorgenti radioattive non sigillate ad animali a

fini veterinari

1Le sorgenti radioattive non sigillate possono essere somministrate agli animali soltanto se il titolare della licenza dimostra che, con l’adozione di adeguate misure di radioprotezione, l’essere umano e l’ambiente non sono esposti a radiazioni in misura inammissibile.

4 RS 814.50