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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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2Gli animali a cui sono state somministrate sorgenti radioattive non sigillate possono essere dimessi da una zona controllata soltanto quando può essere garantito che la risultante possibile esposizione a radiazioni degli individui della popolazione è inferiore a 10 μSv all’anno.
3Prima della dimissione degli animali, al loro detentore deve essere consegnato un promemoria in cui sono contenute le regole di comportamento da seguire per ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni del detentore stesso e di altre persone, nonché per quanto tempo vigono tali regole. Le regole di comportamento vanno illustrate nel corso di un colloquio, durante il quale vanno anche consegnate informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti.
Art. 48 Prove sul campo
La manipolazione all’aperto soggetta a licenza di sorgenti radioattive non sigillate per l’esecuzione di prove sul campo deve essere valutata nel singolo caso dall’autorità di vigilanza. In linea di massima sono applicabili le prescrizioni generali sulla manipolazione delle sorgenti radioattive non sigillate ed i provvedimenti previsti per la radioprotezione operativa.
Sezione 3: Misure operative per applicazioni di medicina nucleare
Art. 49 Protezione dei pazienti
1L’indicazione di esami e trattamenti di medicina nucleare a fini diagnostici o terapeutici deve essere giustificata secondo gli articoli 39–42 ORaP. Essa deve figurare nella cartella clinica.
2Per gli esami diagnostici di medicina nucleare deve essere utilizzata una tecnica adeguata ai sensi dell’articolo 43 ORaP per ottenere l’informazione necessaria al fine diagnostico con una dose minima.
3Devono essere osservate le raccomandazioni in materia di tecniche d’esame ottimizzate di cui all’articolo 43 ORaP emesse dall’UFSP o da organizzazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale.
4Devono essere osservati i valori di riferimento diagnostici pubblicati dall’UFSP ai sensi dell’articolo 46 ORaP.
5Il funzionamento corretto e ottimizzato dei sistemi di misurazione e di diagnosi della medicina nucleare deve essere assicurato da un programma di garanzia della qualità ai sensi degli articoli 58-61.
6Durante l’esame di medicina nucleare, il paziente deve poter essere osservato.
Art. 50 Registrazione delle applicazioni di radiazioni
1Le applicazioni con sorgenti radioattive non sigillate a fini diagnostici e terapeutici devono essere registrate per ogni paziente secondo l’articolo 44 ORaP.