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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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2Per la registrazione delle applicazioni diagnostiche con impianti a raggi X effettuate mediante apparecchi ibridi come tomografi PET o SPECT, fanno inoltre stato le disposizioni dell’ordinanza sui raggi X del…5.

3I dati registrati vanno conservati in ottemperanza alle disposizioni vigenti per la cartella clinica, oppure per almeno 20 anni per le applicazioni terapeutiche e per almeno 10 anni per gli esami diagnostici.

Art. 51 Applicazione di sorgenti radioattive non sigillate

1L’applicazione di sorgenti radioattive non sigillate per diagnosi e terapie ambulatoriali deve avvenire in un locale di applicazione.

2L’applicazione di sorgenti radioattive non sigillate per terapie residenziali deve avvenire nella stanza del paziente oppure in un locale di applicazione ubicato il più vicino possibile.

Art. 52 Terapie ambulatoriali e residenziali

1I pazienti trattati con sorgenti radioattive non sigillate devono essere ricoverati in stanze separate, isolati dagli altri pazienti non trattati, nel rispetto dell’articolo 54.

2Ai pazienti sottoposti a terapia ambulatoriale con iodio 131 possono essere applicati fino a 200 MBq. Se l’applicazione supera i 200 MBq, i pazienti devono essere ricoverati, dopo l’applicazione, per un periodo di almeno 48 ore, in locali di cui al capoverso 1.

3In singoli casi, l’UFSP può ammettere terapie ambulatoriali con iodio 131 fino a 400 MBq, se giustificate da motivi medici o sociali e qualora si possa dimostrare che l’esposizione alle radiazioni di altre persone non supera 1 mSv/anno e quella delle persone che assistono i pazienti a titolo non professionale non supera 5 mSv/caso.

4Il titolare della licenza deve comunicare ogni anno all’autorità di vigilanza quali terapie residenziali e stazionarie (nuclide, attività, numero di giorni di ricovero e patologia) sono state effettuate.

5Le applicazioni ripetute di piccole attività di iodio 131 per evitare un ricovero non sono giustificate, a prescindere dalla durata degli intervalli, né dal punto di vista della radioprotezione né da quello medico e pertanto non sono ammesse.

Art. 53 Escrementi di pazienti

1Gli escrementi dei pazienti sottoposti a terapia residenziale a cui sono state somministrate sorgenti radioattive non sigillate a fini terapeutici devono essere considerati come sorgenti radioattive non sigillate. Gli escrementi contaminati devono essere raccolti conformemente agli articoli 26 e 29.

2Gli escrementi dei pazienti in terapia ambulatoriale dimessi dalla zona controllata non devono essere sottoposti a controlli particolari.

5 RS 814.542.1