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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 100Fedlex · Rapporto esplicativo
nell’ORaP vigente) nel singolo caso, considerato che è la condizione per il riconoscimento ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 lettera d.
Art. 82 Autorità di riconoscimento
Questo articolo corrisponde all’articolo 47 dell’ORaP vigente.
Art. 83 Obblighi di comunicazione del servizio di dosimetria individuale
Questo articolo corrisponde all’articolo 49 dell’ORaP vigente, con adeguamenti dei rimandi a nuovi articoli e formulazioni più chiare. Gli operatori di aeromobili vengono citati per il caso in cui un’azienda non calcoli da sé le dosi di radiazione del personale di volo ma incarichi un servizio di dosimetria individuale. La lettera d conferisce all’IFSN le basi per emanare una direttiva per le comunicazioni concernente i servizi di dosimetria individuale da esso riconosciuti.
Art. 84 Ulteriori obblighi del servizio di dosimetria individuale
Questo articolo corrisponde ampiamente all’articolo 50 dell’ORaP vigente. Ora gli articoli 6, 7 e 8 dell’ordinanza sulla dosimetria sono stati spostati qui, affinché tutti gli obblighi siano stabiliti nello stesso posto.
Art. 85 Obbligo del segreto e protezione dei dati
L’articolo 51 dell’ORaP vigente è concretizzato (titolare della licenza invece di mandante). Il mandante non deve necessariamente essere il titolare della licenza, tuttavia soltanto quest’ultimo ha il diritto di consultare i dati menzionati. Nell’AP-ORaP, il capoverso 2 vigente non esiste più, poiché un simile rimando non è necessario.
Sezione 5: Registro centrale delle dosi
Art. 86 Autorità preposta, scopo, disciplinamento
Nel capoverso 1 è stata stralciata la normativa che nel registro figurino solamente le dosi che vengono accumulate in Svizzera, il che contraddiceva l’articolo 54 capoverso 2 vigente. Devono essere registrate tutte le dosi delle persone professionalmente esposte a radiazioni della Svizzera anche se, ad esempio, le hanno accumulate in occasione di un impiego all’estero.
Nuovo è lo scopo del registro delle dosi di potere accertare la dose relativa all’età di persone professionalmente esposte per pretese in ambito assicurativo. Il registro delle dosi deve inoltre consentire una valutazione dell’efficacia delle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 87 Dati elaborati
Il numero di assicurazione sociale (lettera c) deve essere rilevato nel registro delle dosi, in modo tale che una persona sia identificabile in maniera univoca. Ciò è importante ad esempio per appurare le pretese in ambito assicurativo. La base legale per questi casi è l’articolo 60a LAINF23.
Alla lettera f si registrano tutte le dosi della persona in questione, incluse le dosi accumulate all’estero, se accumulate nell’ambito di un rapporto di lavoro svizzero.
Il secondo periodo dell’articolo 54 capoverso 2 dell’ORaP vigente viene ora disciplinato nel capoverso 1 lettera f e nel nuovo articolo 77 capoverso 3 lettera f.
L’articolo 54 capoverso 1 dell’ORaP vigente è stato esteso della lettera h (attività), poiché la categoria professionale spesso non ha fornito sufficienti informazioni sul campo d’attività e quindi non è stato possibile realizzare determinate elaborazioni statistiche. Inoltre, in caso di dosi elevate, per le autorità di vigilanza è importante conoscere l’esatta attività di una persona professionalmente esposta a radiazioni. Un’altra novità è la categoria (A o B) della lettera i.
Art. 88 Diritti d’accesso
Questo nuovo articolo concretizza i diritti d‘accesso ai dati del registro centrale delle dosi, finora disciplinati nell’articolo 54 capoverso 3.
Per la prevenzione nel settore della medicina del lavoro di cui all’articolo 68 e per i controlli medici in
23 RS 832.20