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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo
le di volo interessato che, in generale, non vengano ponderati maggiormente gli interessi economici rispetto alla salute del personale di volo. Qui deve venire considerata anche la questione della giustificazione per la più elevata esposizione alle radiazioni. Nell’allestire i piani di volo, le dosi devono venire ripartite in modo più possibile uniforme e devono venire evitati singoli valori di punta.
Secondo il «Bundesamt für Strahlenschutz Deutschland», vi sono senz’altro anche possibilità di considerare il carico dovuto alle radiazioni nell’ottimizzazione delle rotte.
Art. 67 Prevenzione nel settore della medicina del lavoro
Questa disposizione si basa sull’articolo 83 capoverso 1 LAINF21 e fa riferimento all’OPI22.
Siccome per alcune persone professionalmente esposte, come per esempio coloro che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le disposizioni dell’OPI non sono tuttavia applicabili, il capoverso 2 garantisce che per tutte le persone professionalmente esposte valgano le medesime disposizioni per quanto concerne la prevenzione nel settore della medicina del lavoro.
Sezione 2: Limitazioni delle dosi
Art. 68 Limiti di dose
I limiti di dose per la dose efficace e per la dose equivalente per pelle ed estremità sono stati mantenuti, quello per il cristallino è stato ridotto da 150 mSv a 20 mSv l’anno, il che collima con le raccomandazioni delle BSS dell’Euratom e dell’ICRP. Recenti studi hanno mostrato che la dose di soglia supposta per un offuscamento del cristallino (cataratta) finora era stata fissata a un livello troppo elevato. Non è chiaro se si tratta davvero di un effetto deterministico che ha una dose di soglia sotto la quale non compare alcun effetto dimostrabile. Il nuovo limite di dose per la dose per il cristallino, molto inferiore, è perciò stato ripreso dalle raccomandazioni dell’ICRP.
Sono stati mantenuti i 50 mSv per la dose efficace, consentiti eccezionalmente se la dose su 5 anni non supera 100 mSv, (art. 35 cpv. 2 vigente).
Art. 69 Limite di dose per i giovani e le donne in stato di gravidanza
Il capoverso 1 si basa sulle BSS dell’Euratom, secondo cui per le persone professionalmente esposte di età compresa tra 16 e 18 anni dovrebbe valere un limite di dose di 6 mSv e non di 5 mSv come finora.
Il limite di cui al capoverso 2 si riferisce al limite di dose per il nascituro di 1 mSv. Il nascituro ha il medesimo limite di dose della popolazione generale. Ciò viene proposto così anche nelle BSS dell’Euratom.
Art. 70 Provvedimenti in caso di superamento dei limiti di dose
Questo è un ampliamento dell’articolo 38 ORaP vigente. Qualora una persona superi il limite di dose, per il resto dell’anno deve allora rispettare i limiti di dose per la popolazione. Si considerano allora tutti i limiti di dose e non solo quelli per la dose efficace. Deroghe possono essere ammesse con un consenso dell’autorità di vigilanza, il che coincide con la normativa vigente. Le condizioni per tali deroghe sono esposte nell’articolo 68 capoverso 2.
Un superamento del limite è considerato ora obbligatoriamente un incidente. I provvedimenti da adottare e gli obblighi sono disciplinati chiaramente nella sezione sulla gestione degli incidenti.
Art. 71 Controllo medico in caso di superamento dei limiti di dose
Le BSS dell’Euratom prevedono che per ogni superamento di un limite di dose si svolga un controllo medico particolare, e non solo nel caso di una dose efficace superiore a 250 mSv come nell’ORaP vigente. Siccome non per ogni tipo di superamento del limite di dose è opportuno un controllo medico, l’autorità di vigilanza deve poter decidere caso per caso. Negli ultimi anni si sono rilevati 0-3 superamenti l’anno, pertanto una valutazione individuale è assolutamente possibile. La Suva deve conservare i dati 100 anni e non solamente finché la persona è professionalmente esposta a radiazioni. In caso di sospetto di una malattia indotta da radiazione, le pretese in ambito assicurativo mantengono la loro
21 RS 832.20
22 RS 832.30