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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 101Fedlex · Rapporto esplicativo

caso di superamento di limiti di dose di cui all’articolo 72, il Servizio di medicina del lavoro della Suva necessita dei dati sulle dosi di tutti gli ambiti di vigilanza. La Divisione radioprotezione dell’UFSP tiene il registro centrale delle dosi ed elabora le statistiche annuali nella dosimetria e pertanto anch’essa deve avere accesso a tutti i dati ivi registrati.

Siccome ora il personale di volo si considera professionalmente esposto a radiazioni, l’UFAC, quale autorità di vigilanza delle compagnie aeree, deve poter accedere ai dati di queste persone.

Art. 89 Conservazione e pubblicazione dei dati

Questo articolo corrisponde all’articolo 55 dell’ORaP vigente.

Art. 90 Utilizzazione per progetti di ricerca

Questo articolo è stato adeguato in base alle disposizioni della legge sulla ricerca umana (LRUm)24.

Capitolo 5: Sorgenti e impianti

Sezione 1: Zone

Art. 91 Principi

Per proteggere le persone e l’ambiente da irradiazioni o contaminazioni inammissibili, si devono allestire zone controllate o sorvegliate per la manipolazione di sorgenti di radiazioni.

Nell’ORaP vigente, venivano indicate quali «zone controllate» i locali e le aree nei quali, a causa della manipolazione di sorgenti radioattive o dell’esercizio di impianti per la produzione delle radiazioni ionizzanti, i valori operativi di contaminazione di superfici o dell’aria inalata possono essere superati o persone, a causa di radiazioni esterne, possono accumulare una dose di oltre 1 mSv l’anno. La «zona controllata» viene ripresa dalle BSS dell’Euratom, dove è utilizzata in riferimento alla manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate e la «zona sorvegliata» per l’esercizio di impianti o la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate. All’interno delle zone controllate si effettuano lavori con sorgenti radioattive non sigillate in zone di lavoro secondo l’articolo 95, stabilendo i nuclidi utilizzati e le attività massime gestite. Se non si possono determinare i nuclidi e le attività massime gestite, come avviene per esempio per l’esercizio di acceleratori di protoni quando si attiva l’aria del locale e degli oggetti dei dispositivi, l’autorità di vigilanza può disporre una suddivisione in zone, prevista dall’articolo 97.

L’esercizio di impianti o la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate può avvenire all’interno di zone sorvegliate secondo l’articolo 97, nel caso in cui per motivi organizzativi non siano già state allestite zone controllate.

Mentre nelle zone controllate quando si manipolano sorgenti radioattive non sigillate lavorano di solito persone professionalmente esposte a radiazioni della categoria A e valgono requisiti più severi in materia di limitazione d’accesso, nelle zone sorvegliate possono lavorare anche persone professionalmente esposte a radiazioni della categoria B.

Art. 92 Zone controllate

Le zone controllate possono comprendere diversi locali contigui come zone di lavoro, zone, locali di ispezione e di deposito, corridoi, uffici, ecc. Oppure possono essere allestite come singole zone di lavoro. Con misure tecniche e organizzative, il titolare della licenza deve garantire che l’accesso alle zone controllate sia possibile sempre e solo a persone autorizzate. Nei posti di lavoro a rischio radon l’osservanza dei limiti di dose ammessi può essere raggiunta mediante misure tecniche (aerazione) o limitando il tempo di lavoro. Per questo motivo qui l’allestimento di zone controllate non è né sensato né necessario.

Art. 93 Trattamento e nulla osta per le zone controllate al termine dei lavori

Il contenuto dell’articolo 72 dell’ORaP vigente è stato ripreso. Con il rimando all’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 118 per il declassamento viene altresì garantito che, dopo un nulla osta per zone controllate, le concentrazioni ammesse di attività e le intensità di dose ambientale non vengano superate.

24 RS 810.30