Rapporti

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 103Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 3: Strumenti di misurazione

Art. 102 Strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

I capoversi 1 e 2 sono stati ripresi per analogia dall’articolo 63 dell’ORaP vigente. Per ragioni di completezza, dove sussiste un pericolo ora è richiesto anche uno strumento di misurazione per il controllo della contaminazione dell’aria.

Art. 103 Requisiti degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

Questo articolo riprende l’articolo 64 capoverso 1 dell’ORaP vigente. D’intesa con il DFI e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina l’immissione in commercio e il controllo della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti. Per ragioni di garanzia della qualità, il DFI disciplina d’intesa con l’IFSN il ricorso a strumenti di misurazione per i quali l’ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI)25 non stabilisce alcun requisito. Al momento, l’OSMRI è oggetto di revisione. Ciò porterà eventualmente a una modifica di questo articolo.

Art. 104 Obblighi del titolare della licenza

In questo articolo vengono ripresi gli obblighi del titolare della licenza dall’articolo 64 capoversi 2 e 3 dell’ORaP vigente.

Sezione 4: Tecnica di costruzione e contrassegno delle sorgenti radioattive sigillate

Art. 105 Tecnica di costruzione

L’articolo 65 dell’ORaP finora vigente è stato ripreso per analogia e completato con l’indicazione sulla schermatura per le sorgenti di radiazioni neutroniche.

Art. 106 Contrassegno

L’articolo 66 dell’ORaP vigente è stato integrato con i requisiti in materia di contrassegno di sorgenti sigillate ad alta attività in conformità alle BSS dell’Euratom. Il contrassegno della classificazione ISO è richiesto solo se si esige un esame del tipo di una sorgente radioattiva sigillata la cui attività supera di 100 volte il livello di licenza. La concessione di deroghe quanto al contrassegno è stata estesa ai contenitori di sorgenti riutilizzabili, poiché i contenitori di sorgenti devono essere periodicamente muniti di nuove sorgenti per i controlli non distruttivi dei materiali.

Art. 107 Requisiti per l’immissione in commercio

Viene precisato il momento dell’esecuzione del controllo di cui all’articolo 67 dell’ORaP vigente. Ora, prima di essere immesse in commercio, le sorgenti radioattive sigillate vanno esaminate quanto all’ermeticità e all’assenza di contaminazione superficiale.

Sezione 5: Sorgenti sigillate ad alta attività

Art. 108 Definizione

L’articolo 133 dell’ORaP vigente stabilisce, riguardo all’obbligo di notifica, per quali sorgenti di radiazioni il titolare della licenza deve notificare l’esatta ubicazione all’autorità di vigilanza. In passato, con i criteri così stabiliti, sorgenti radioattive sono state classificate come grande sorgente. In conformità alle BSS dell’Euratom, le sorgenti radioattive vengono ora indicate quali sorgenti sigillate ad alta attività se, nel momento stabilito, la loro attività è superiore al valore D della pubblicazione dell’AIEA «Dangerous quantities of radioactive material (D-values)» [10]. Con questo adeguamento si persegue un’armonizzazione con le direttive internazionali. In questo modo viene facilitato il traffico transfrontaliero. A livello numerico, con i criteri per la classificazione di sorgenti ad alta attività sono presenti circa il 20 per cento meno sorgenti rispetto ai criteri vigenti per le grandi sorgenti. Ciò viene sostanzialmente influenzato dalle modifiche per il nuclide Am-241 (grande sorgente da 20 MBq, sorgente sigillata ad al-

25 RS 941.210.5