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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 77 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili
Questo articolo è un riassunto e un ampliamento degli articoli 43 e 48 dell’ORaP vigente. Oltre ai titolari della licenza, sono citati gli operatori di aeromobili, dato che non sono titolari di una licenza ai sensi dell’AP-ORaP. Nuovo è l’obbligo di consegnare alle persone impiegate e professionalmente esposte a radiazioni un riassunto delle dosi al termine del rapporto di lavoro. Ciò sostituirà l’attuale passaporto dosimetrico, giallo (Documento svizzero di dosimetria individuale), che va compilato a mano, non è più al passo con i tempi e non ha più alcuna utilità effettiva nella prassi. Nelle questioni assicurative, la Suva continuerà sempre a consultare il registro centrale delle dosi, poiché il passaporto dosimetrico spesso è compilato in modo incompleto.
Un’altra novità è anche che, nei casi eccezionali di cui all’articolo 75, lo stesso titolare della licenza può procedere a una determinazione delle dosi di radiazione per mezzo di calcoli. Per gli operatori di aeromobili questo è il metodo standard.
Il capoverso 3 lettera d crea la base legale per obbligare il titolare della licenza, su richiesta dell’autorità di vigilanza, a presentare una dichiarazione scritta riguardo a una dose elevata (una dose superiore alla soglia di comunicazione secondo il nuovo art. 77). Ciò non significa però che ogni dose che supera la soglia di comunicazione deve essere dichiarata per scritto.
Finora, nel registro centrale delle dosi, mancavano spesso dosi di persone impiegate in Svizzera che erano state accertate all’estero da un ufficio di dosimetria estero. Il capoverso 3 lettera f impegna il titolare della licenza a comunicare queste dosi al registro centrale delle dosi (cfr. anche commenti all’art. 87).
Art. 78 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili in caso di de-
terminazione della dose di radiazioni per mezzo di calcoli
Se lo stesso titolare della licenza od operatore di aeromobili determina per mezzo di calcoli le dosi conformemente all’articolo 75 e pertanto non vi sono uffici di dosimetria coinvolti, egli è interessato da obblighi di comunicazione supplementari. Eccezion fatta per gli operatori di aeromobili, una determinazione per mezzo di calcoli della dose di radiazione in azienda sarà un’eccezione e riguarderà solo pochissime aziende. Per non creare confusione nelle aziende sottoposte a normale dosimetria, di proposito questi obblighi sono disciplinati in un articolo separato.
Art. 79 Disposizioni tecniche
Questo articolo corrisponde ampiamente all’articolo 52 dell’ORaP vigente. Siccome l’ordinanza sulla dosimetria sarà integrata con una parte sulla dosimetria ambientale, anche in questo punto va menzionata la dosimetria ambientale.
Sezione 4: Servizi di dosimetria individuale
Art. 80 Presupposti per il riconoscimento
Questo articolo corrisponde all’articolo 45 dell’ORaP vigente e all’articolo 8 dell’ordinanza sulla dosimetria vigente.
È stata inoltre formulata la condizione che il personale del servizio di dosimetria non possa essere esposto ad alcun tipo di influenza (per esempio da parte di clienti del servizio di dosimetria) che possa portare a conflitti d’interesse.
I servizi di dosimetria all’estero non vanno omologati, in particolare, per i seguenti motivi:
l’autorità di riconoscimento collabora strettamente con i servizi di dosimetria, devono essere possibili esami tecnici in loco, il plurilinguismo deve essere dato;
l’onere per il riconoscimento di un servizio di dosimetria estero sarebbe maggiore;
in caso di mancata osservanza delle disposizioni di legge è più difficile un procedimento giudiziario contro servizi esteri.
Art. 81 Procedura e validità del riconoscimento
Questo articolo corrisponde ampiamente all’articolo 46 dell’ORaP vigente, la formulazione è stata concretizzata.
Il capoverso 2 vigente è stato stralciato. Non è necessario disciplinare qui la riconducibilità (riferibilità