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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 94 Vincoli per le contaminazioni

Il contenuto dell’articolo 71 dell’ORaP vigente è stato ripreso per analogia.

Art. 95 Zone di lavoro

La normativa per la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate nelle zone di lavoro rimane immutata. Il concetto di zona quale alternativa all’allestimento di zone di lavoro viene precisato negli articoli qui di seguito.

Art. 96 Zone

Con l’osservanza delle dosi ambientali ammissibili al di fuori di zone controllate e sorvegliate si può assicurare che, tenuto conto dell’abituale tempo di permanenza di persone, i limiti di dose stabiliti per persone vengano osservati. Se un impianto è in attività per più di 40 ore settimanali, la dose ambientale settimanale può essere superiore, poiché una singola persona vi si trattiene soltanto per 40 ore settimanali. Con la delega nel capoverso 4, il DFI è autorizzato d’intesa con l’IFSN a fissare nelle ordinanze di esecuzione valori operativi per intensità di dose ambientali specifici per l’applicazione intesi quali grandezze di sorveglianza pratiche.

Art. 97 Zone sorvegliate

In luogo dell’allestimento di zone controllate possono ora venire allestite zone sorvegliate per l’esercizio di impianti, per la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate e per zone di tipo 0. Le zone sorvegliate non sono soggette ai medesimi requisiti severi in materia di accesso e di sorveglianza delle zone controllate. Per il personale di volo esposto professionalmente a radiazioni, l’osservanza dei limiti di dose ammissibili può venire raggiunta solamente per mezzo di una limitazione del tempo di lavoro. Per questo motivo, qui l’allestimento di zone sorvegliate non è né sensato né necessario.

Come le zone controllate, anche le zone sorvegliate devono essere contrassegnate come tali. Il titolare della licenza deve assicurare che mentre può presentarsi un’intensità di dose ambientale elevata, nelle zone contrassegnate si intrattenga soltanto il personale autorizzato, professionalmente esposto a radiazioni. Per la manipolazione di sorgenti sigillate ad alta attività in zone sorvegliate si devono adottare ulteriori misure di sicurezza (protezione dal furto e dalla perdita) secondo l’articolo 111.

Art. 98 Limitazione della dose ambientale

Con l’osservanza delle dosi ambientali ammissibili al di fuori di zone controllate e sorvegliate si può assicurare che, tenuto conto dell’abituale tempo di permanenza di persone, i limiti di dose stabiliti per persone vengano osservati. Con la delega nel capoverso 4, il DFI è autorizzato d’intesa con l’IFSN a fissare nelle ordinanze di esecuzione valori operativi per intensità di dose ambientali specifici per l’applicazione intesi quali grandezze di sorveglianza pratiche.

Sezione 2: Obblighi nella manipolazione di sorgenti di radiazioni

Art. 99 Inventario, obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto

Questi obblighi si rivolgono a titolari di licenze che manipolano sorgenti di radiazioni. Con l’obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto si assicura che sia possibile riferirsi all’inventario di sorgenti radioattive in aziende, nonché al loro trasferimento e smaltimento. Il contenuto corrisponde ampiamente all’articolo 134 dell’ORaP vigente.

Art. 100 Trasferimento da parte del commerciante

Il contenuto dell’articolo 135 dell’ORaP vigente è stato ripreso senza alcuna modifica.

Art. 101 Manipolazione e ubicazione di sorgenti di radiazioni

I requisiti derivanti dagli articoli 60 e 61 dell’ORaP vigente sono stati riuniti. Le disposizioni tecniche e organizzative vengono disciplinate nelle corrispondenti ordinanze tecniche.