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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 147Fedlex · Rapporto esplicativo
è altresì sancito che i serbatoi collettivi devono essere provvisti di valvole di sicurezza contro sovrapressioni e depressioni. Tale requisito intende evitare avarie, verificatesi in passato all’interno di diverse aziende.
Art. 26 Acque di scarico
Il presente articolo corrisponde al requisito vigente di cui all’articolo 36 e all’articolo 28 capoverso 1.
Sezione 5: Disposizione e schermatura delle zone di medicina nucleare
Art. 27 Disposizione e allestimento di locali di medicina nucleare
Cpv. 1
Corrisponde al vigente articolo 32 capoverso 1.
Cpv. 2
In particolare per le applicazioni con le tecniche PET è necessario predisporre locali di attesa e di riposo nonché servizi igienici separati all’interno della zona controllata del reparto di medicina nucleare, per garantire il rispetto dei vincoli per l’intensità di dose ambientale e la contaminazione.
Cpv. 3
Corrisponde al vigente articolo 32 capoverso 2.
Cpv. 4
Disciplina il tempo di occupazione dei locali di medicina nucleare per il dimensionamento della schermatura necessaria. Corrisponde alla prassi seguita negli scorsi anni e all’esperienza acquisita, secondo la quale questi parametri consentono di rispettare i limiti di dose ammessi in particolare per il personale di medicina nucleare.
Art. 28 Misure edili di schermatura
Sinora non sono state considerate in particolare le applicazioni con le tecniche PET. Affinché siano rispettati i vincoli per l’intensità di dose ambientale di cui all’allegato 2, nei locali dove i pazienti sostano a lungo sono necessarie schermature. Queste vengono dimensionate in base ai nuclidi e alle attività utilizzati, alle distanze effettive tra sorgenti e possibili zone di sosta, al tempo di permanenza e ai vincoli per l’intensità di dose ambientale ammessi nei locali adiacenti. L’UFSP pubblicherà guide per il calcolo delle schermature necessarie nelle applicazioni in questione, tra cui diagnostica PET o terapia con iodio 131.
Cpv. 3
Rispetto al vigente articolo 32 capoverso 3, la parte del periodo «fatta eccezione per i casi di terapie con applicazione di soli raggi beta» è stata abrogata, perché anche nelle applicazioni con i soli raggi beta può essere opportuno ricorrere ad appropriati schermi mobili per ottimizzare la radioprotezione del personale.
Cpv. 4
Si tratta di un ulteriore requisito rispetto all’attuale normativa, tuttavia corrisponde alla prassi corrente e alle disposizioni sancite dall’ordinanza sui raggi X per uso medico. Per soddisfare questo requisito è sufficiente di norma che gli schermi presentino i valori necessari di schermatura fino a un’altezza di 2 metri dal suolo dei locali adiacenti. In determinate situazioni si deve inoltre tenere conto dell’effetto della radiazione terziaria (effetto skyshine).
Cpv. 5
La dichiarazione richiesta delle schermature supplementari di piombo su porte, finestre e pareti corrisponde alle disposizioni sancite dall’ordinanza sui raggi X per uso medico.
Cpv. 6
Se per i tomografi computerizzati si utilizzano soltanto pannelli protettivi per schermare la radiazione diffusa rispetto al locale di comando, in queste zone l’intensità di dose ambientale può aumentare per l’effetto skyshine. Con la richiesta separazione e schermatura totale del locale di comando, così come previsto anche dall’ordinanza sui raggi X per uso medico, la radioprotezione può essere ottimizzata con